sentenza Cassazione su reddito e invalidità..
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| Cassazione – invalidità 100% – vale solo il reddito personale dell’invalido. | 
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IMPORTANTE SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE IN TEMA DI PENSIONE DI INABLITA’ CIVILE. LA SUPREMA CORTE  HA CASSATO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA CHE, AI FINI DELLA  EROGAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’, RITENEVA CHE DOVEVA FARSI  RIFERIMENTO AL REDDITO FAMILIARE. CON LA SENTENZA N. 7259 DEL 25 MARZO  2009 LA CASSAZIONE HA RITENUTO CHE “AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEL  REQUISITO REDDITUALE RICHIESTO PER LA PENSIONE DI INABILITA’ VA  CONSIDERATO IL REDDITO DELL’INVALIDO ASSOGGETTABILE ALL’IMPOSTA SUL  REDDITO DELEL PERSONE FISICHE”
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. CELLERINO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.M.L., nella qualità di procuratrice generale ad negozia della  sig.ra D.J., in forza della procura generale ad negozia rilasciata per  atto notaio Raniero Vanzi in Roma 19/09/2003 (rep. 48108 – 5339),  elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 58, presso lo studio  dell’avvocato FERRI PIETRO, che la rappresenta e difende giusta procura a  margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del  legale rappresentante pro tempore avv. S.G.P., elettivamente domiciliato  in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale,  rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA,  GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE LAZIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8092/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 21/11/2005 depositata il 28/12/2005;
viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.  FEDELI MASSIMO, che ha concluso per la trattazione del ricorso in  pubblica udienza.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 28 dicembre 2005, la Corte di appello di  Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da D.J. nei confronti  dell’INPS, della Regione Lazio e del Ministero dell’Economia e delle  Finanze, avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa  sede, accogliendo parzialmente la domanda avanzata con il ricorso  introduttivo, le aveva riconosciuto il diritto all’indennità di  accompagnamento soltanto dal 1 gennaio 2000, ma non la pensione di  inabilità.
Quanto a quest’ultima prestazione, la Corte territoriale ha rilevato  il difetto del requisito reddituale, non avendo l’appellante documentato  i redditi dell’intero nucleo familiare, mentre, per l’indennità di  accompagnamento, che generiche erano le critiche mosse dall’assistibile  in ordine all’epoca di insorgenza delle condizioni di non  autosufficienza, determinata dal consulente tecnico di ufficio in modo  congruamente motivato con riferimento al deterioramento del quadro  clinico verificatosi nel 1999/2000.
Per la cassazione della sentenza l’assistibile ha proposto ricorso  con due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Istituto.
Disposta la trattazione della causa in Camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso come in atti.
 
 
Motivi della decisione 
Addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto che ai fini del  requisito del reddito per la prestazione in esame, debba farsi  riferimento al reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare  risultanti dallo stato di famiglia; mentre il denunciato art. 26,  espressamente dispone che per la comparazione col c.d. limite  reddituale, quale elemento costitutivo del diritto al beneficio, si deve  tenere conto dei redditi dell’invalido e, se coniugato, dei redditi del  coniuge.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e critica la sentenza  impugnata perchè non ha spiegato le ragioni in base alle quali va  considerato, ai fini del requisito reddituale per la prestazione in  questione, il reddito dei soggetti anagraficamente iscritti nello stato  di famiglia, ancorchè non obbligati nei confronti dell’assistibile.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La L. 20 marzo 1971, n. 118, art. 12, nel disporre la concessione  della pensione di inabilità ai mutilati ed invalidi civili, di età  superiore agli anni diciotto e dichiarati totalmente inabili al lavoro,  al secondo comma rinvia, quanto alle condizioni economiche per  l’attribuzione del beneficio, a quelle previste dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come poi modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n. 114,  recante norme per le pensioni sociali. In base all’art. 26, come  innanzi modificato, potevano fruire della pensione sociale i cittadini  con redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone  fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050, annue, e se  coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a  L. 1.320.000, annue.
A norma del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 4,  questi limiti di reddito per le pensioni di invalidità, con decorrenza  dal 1 luglio 1980 sono stati elevati a L. 5.200.000, calcolati agli  effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di  valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, rilevate  dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Come è stato già evidenziato da Cass. 22 marzo 2001 la locuzione  “limiti di reddito … calcolati agli effetti IRPEF indica in modo  chiaro come il legislatore, nel ritenere che debba avere rilievo  solamente la situazione personale dell’invalido, abbia voluto prendere a  parametro il reddito dell’assistibile assoggettabile all’IRPEF, a norma  del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3 e ss., e successive modificazioni.
Tale principio è stato di recente confermato dalla pronuncia 9 luglio  2008 n. 18825, la quale richiama le precedenti affermazioni nello  stesso senso di Cass. 21 ottobre 1994 n. 8668 e 11 dicembre 2002 n.  17664, ed esso trova conferma pure nella giurisprudenza costituzionale,  ove si è evidenziato che il legislatore con il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33,  ha dato rilievo ai fini dell’erogazione della pensione di inabilità al  solo limite di reddito individuale, e così anche nel caso dell’assegno  corrisposto agli invalidi parziali, secondo quanto disposto dal medesimo  art. 14 septies, nonchè dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, e poi ancora dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12, (v. Corte Costituzionale n. 400 del 1999 e n. 88 del 1992).
Del resto, il decreto del Ministero dell’Interno 10 gennaio 1996,  concernente la determinazione per l’anno 1996 degli importi delle  pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed  invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonchè dei limiti di reddito  prescritti per la concessione delle provvidenze stesse, fissava in L.  21.103.645, il limite di reddito dell’assistibile per fruire della  pensione di inabilità, senza fare alcun accenno al reddito dei  componenti del nucleo familiare.
Non è perciò condivisibile il diverso orientamento elaborato da Cass.  20 novembre 2002 n. 16363 e da Cass. 19 novembre 2002 n. 16311, e  ancora precedentemente da Cass. 1992 n. 8816, che ritengono doversi fare  riferimento, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per la  prestazione in esame, al reddito del nucleo familiare dell’assistibile,  sol perchè il cit. art. 14 septies, al comma 4, non contempla  l’esclusione, ai fini del calcolo del suddetto requisito reddituale  dell’invalido, di quello percepito da altri componenti il suo nucleo  familiare, così come invece espressamente previsto dal cit. art. 14  septies, comma 5, per l’assegno mensile in favore dei mutilati e  invalidi civili di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17.
L’accoglimento del primo motivo comporta evidentemente l’assorbimento del secondo.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con  rinvio alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la  quale si atterrà al seguente principio di diritto: “Ai  fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per la  pensione d’inabilità va considerato il reddito dell’invalido  assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche“.
Il Giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,  anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma,  in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009