Cittadinanzattiva e visite di revisione…dal sito

http://www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-pit-salute/aree-di-tutela/invalidita-civile/rivedibilita.html

INVALIDITÀ E RIVEDIBILITÀ
(semplificazione degli accertamenti sanitari)

La legge n.80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell’invalidità civile.

In particolare, l’art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l’indennità di accompagnamento o di comunicazione e siano affetti da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione.

Con il Decreto 2 agosto 2007[1] il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l’ elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo.

NB. La procedura deve essere effettuata d’ufficio!!! Senza oneri o “incombenze” per il cittadino.

Una nota del Ministro della Salute[2] prima, seguita da una recente circolare dell’INPS[3], ha finalmente chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione dell’assegno.

Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi.

È l’INPS a dover avviare la procedura di verifica e ad occuparsi dell’intero iter.

L’ INPS, infatti, è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione.

Le ASL sono tenute ad inviare per tempo i fascicoli.

L’INPS dovrà valutare la documentazione giunta e redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà poi redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà restituire i fascicoli, corredati di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che non sarà più chiamato a visita.

Ciò avverrà sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all’ accompagno e/o all’ indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica.

Tutelati

Se hai presentato domanda di invalidità o di aggravamento e, nonostante i mesi trascorsi, non hai ancora ricevuto il verbale , l’assegno, o effettuato la visita:

  • hai il diritto di conoscere a che punto si trova la pratica;
  • invia questo Modulo per avere accesso alle informazioni .

Se hai l’invalidità al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o l’indennità di comunicazione:

controlla se la tua patologia rientra tra quelle esonerate dalla visita di rivedibilità (vedi tabella).

  • Se la tua patologia rientra, muoviti per tempo! Invia prima di essere convocato a visita, il Modulo in cui chiedi che venga attivata d’ufficio la procedura per l’esonero dalla rivedibilità
  • Se le amministrazioni non rispondono, rivolgiti ad una delle nostri sedi di Cittadinanzattiva – del Tribunale per i Diritti del Malato per ottenere indicazioni e sostegno.

….Un’ultima informazione
La legge 80/06 prevede inoltre, per i malati oncologici, il diritto ad ottenere la prima visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Se sei un malato oncologico, hai presentato domanda di invalidità, ed attendi di essere convocato a visita:

  • Hai il diritto di sollecitare la ASL ad effettuare l’accertamento medico legale. Puoi farlo scaricando ed inviando il seguente Modulo.

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[1] Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007
[2] Nota Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento prevenzione e Comunicazione – Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria – Ufficio VII dell’EX Ministero della Salute. 30 maggio 2008
[3] messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727

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