INPS e procedure più rapide per le invalidità civili?

INPS semplifica le procedure?

INPS: DELIBERA CIV SU SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE INVALIDITA’ CIVILE

(ASCA) – Roma, 28 gen – Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps ha approvato una delibera per la semplificazione delle procedure per la concessione dell’invalidita’ civile. ”Al di la’ dei freddi numeri – ha dichiarato il presidente del Civ dell’Inps Guido Abbadessa -, c’e’ la precisa consapevolezza da parte di tutte le componenti dell’Istituto che dietro ogni domanda esiste una persona, oltretutto una persona che si trova in un momento di particolare fragilita’ e le cui problematiche il piu’ delle volte vanno oltre, perche’ in qualche modo si estendono anche ai familiari”. ”Inoltre – continua il Presidente del Civ – ad una prima rilevazione, appare che i tempi di conclusione dei procedimenti siano superiori ai 120 giorni previsti dalla legge e comunque diversificati a seconda delle diverse realta’ territoriali. Occorre evidenziare peraltro che, negli ultimi mesi, le problematiche e le criticita’ collegate alla tematica dell’invalidita’ civile risultano sempre piu’ presenti sugli organi di informazione e che, nel contempo, si sono moltiplicate puntuali prese di posizione da parte dei Comitati territoriali dell’Istituto”. ”E’ di tutta evidenza – ha aggiunto Abbadessa – che si debba pervenire ad una riduzione dei tempi complessivi di conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di rispettare e ridurre i termini fissati dalla legge, vale a dire 120 giorni per la definizione della totalita’ delle pratiche e la definizione immediata per i malati oncologici, premesso che per questi ultimi e’ prevista la chiamata a visita entro i 15 giorni dalla domanda. Cosi’ come e’ di tutta evidenza l’importanza della costante partecipazione dei medici dell’Istituto a tutte le Commissioni mediche ASL in qualita’ di membri effettivi”.

Sclerosi Multipla e nervo vago

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Cardiovascular dysfunction in MS-Practice

3.1 Incidence and impact
Cardiovascular dysfunction will affect 10–50% of
people with MS. The pattern of pathological findings
is highly heterogeneous, suggesting a predominantly
sympathetic involvement in some patients, and a
predominantly parasympathetic pathology in others.5
These impairments may be related to the number of
lesions within the mid-brain.10 The overall impact of
cardiovascular dysfunction in MS is unknown; it may
affect the safety of exercise participation.

3.2 Clinical characteristics
Cardiovascular dysfunction in people with MS may
involve reduced heart rate response11,12 and blood
pressure response to stimuli such as exercise and
stress.13 Self-reported symptoms may include postural
hypotension, dizziness, and light headedness which
can impact on the person’s ability to maintain balance,
or move around their environment.

3.3 Assessment and management
People with MS should be assessed for their response
to exercise prior to prescribing cardiovascular exercise.
This involves taking regular heart rate and blood
pressure measurements. If these measures show a
blunted response to exercise, alternative measures
such as Borg Rate of Perceived Exertion scale should
be used to monitor training exercise intensity. People
with a history of falling should also be screened for
orthostatic intolerance.5 People with MS who have any
cardiovascular risk factors should undertake formal
cardiovascular fitness testing prior to engaging in
stressful cardiovascular physical activities. For further
information refer to the Strength and cardiovascular
exercise for people with multiple sclerosis handout.

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Beautiful Day

from MSIF on Vimeo.

continuando a vivere e viversi: si può vincere!

Beautiful Day U2

The heart is a bloom
Shoots up through the stony ground
There’s no room
No space to rent in this town

You’re out of luck
And the reason that you had to care
The traffic is stuck
And you’re not moving anywhere

You thought you’d found a friend
To take you out of this place
Someone you could lend a hand
In return for grace

It’s a beautiful day
Sky falls, you feel like
It’s a beautiful day
Don’t let it get away

You’re on the road
But you’ve got no destination
You’re in the mud
In the maze of her imagination

You love this town
Even if that doesn’t ring true
You’ve been all over
And it’s been all over you

It’s a beautiful day
Don’t let it get away
It’s a beautiful day

Touch me
Take me to that other place
Teach me
I know I’m not a hopeless case

See the world in green and blue
See China right in front of you
See the canyons broken by cloud
See the tuna fleets clearing the sea out
See the Bedouin fires at night
See the oil fields at first light
And see the bird with a leaf in her mouth
After the flood all the colors came out

It was a beautiful day
Don’t let it get away
Beautiful day

Touch me
Take me to that other place
Reach me
I know I’m not a hopeless case

What you don’t have you don’t need it now
What you don’t know you can feel it somehow
What you don’t have you don’t need it now
Don’t need it now
Was a beautiful day

tutela sulla discriminazione delle persone con handicap

dal sito :

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06067l.htm

Legge 1° marzo 2006, n. 67

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006


Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2.

(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3.

(Tutela giurisdizionale)

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Art. 4.

(Legittimazione ad agire)

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.