http://www.nessuno-perfetto.it/patologie_esenti_da_revisione_visite_di_accertamen.html
INPS: definizioni operative di handicap e disabilità
17 novembre 2008
Il 30 ottobre scorso l’INPS ha espresso, con il messaggio n. 23991  indicazioni interpretative su due definizioni: quella di handicap e  quella di disabilità. Si tratta di interpretazioni che hanno ricadute  importanti su due aspetti.
Il primo: la revisione dei certificati di handicap rilasciati ai sensi della Legge 104/1992.
Il  secondo: l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni – ai sensi  della Legge 68/1999 – di lavoratori con handicap intellettivo e  psichico.
Handicap e rivedibilità
Per la prima volta  l’INPS fornisce alle proprie Commissioni di verifica alcune indicazioni  metodologiche e interpretative legate al concetto di handicap. Le  Commissioni di verifica, lo ricordiamo, sono deputate a controllare  nella forma e nel merito tutti i verbali di invalidità, handicap (Legge  104/1992) e disabilità, rilasciati dalle Commissioni di accertamento  delle Aziende Usl. Inoltre sono incaricate di effettuare i controlli a  campione e quelli straordinari (esempio i 200mila controlli sui “falsi  invalidi” previsti dalla recente Legge 133/2008).
L’INPS ricorda  che l’handicap “pur fondando la sua sussistenza sulla presenza di una  minorazione, lega le prestazioni/agevolazioni alla sussistenza di un  addendo socio-relazionale e di contesto che non può essere ignorato e  sul permanere del quale può significatamente fondarsi l’esigenza di  revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che  equigerarchicamente prevede l’operatore sociale nella costruzione del  giudizio.”
L’INPS non cita l’esatta definizione di handicap grave  previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992: “Qualora la  minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,  correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento  assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale  o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di  gravità.”.
Per l’estensore del messaggio, che si rifà meramente al  contesto e all’aspetto socio-relazionale, non è rilevante l’aspetto del  carico assistenziale e dell’autonomia personale che divengono  particolarmente severi in correlazione con minorazioni di particolare  gravità.
L’INPS sostiene, quindi, che la certificazione di  handicap non possa essere “congelata” non prevedendo revisione alcuna. È  preferibile che i verbali di handicap prevedano una rivedibilità nel  tempo.
L’affermazione appare in palese contrasto con quanto previsto  dall’articolo 6 della Legge 9 marzo 2006, n. 80 che prevede che “i  soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o  ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che  abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o  di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata  all’accertamento della permanenza della minorazione civile o  dell’handicap”.
Di fronte a questa evidenza, l’INPS sostiene che  il Decreto applicativo dell’articolo 6 della Legge 80/2006, e cioè il  Decreto ministeriale 2 agosto 2007, non avrebbe introdotto novità  rispetto all’accertamento dell’handicap. Quindi l’esonero dalla  ripetizione delle visite di accertamento sarebbe – secondo l’INPS –  relativa solo alle invalidità civili.
Va ricordato che il  Legislatore prevede – alla lettera – l’esonero anche per le visite  mediche legate alla permanenza dell’handicap. Inoltre il Decreto  ministeriale 2 agosto 2007, richiama in premessa l’esonero dalla  ripetizione delle visite non solo per l’invalidità, ma anche per  l’handicap, a condizione che gli interessati siano titolari di indennità  di accompagnamento e di comunicazioni e la loro patologia rientri in  quelle elencate nel decreto stesso. Infine – e questo è assai rilevante  sotto il profilo medico-legale cui si rifà lo stesso INPS – nel Decreto  citato ci si riferisce a “condizioni patologiche che determinano una  grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle  attività e della partecipazione alla vita comunitaria;”. Pertanto la  dimensione connessa al contesto e all’aspetto socio-relazionale, cioè  all’handicap ai sensi della Legge 104/1992, è significativamente  espressa anche dal Decreto.
questo trovato per caso e non verrà tradotto in quanto è utile solo a coloro che vivono in Italia.
e poi ancora questo sito:
da :
http://www.superabile.it/web/it/COMMUNITY/L%27esperto_risponde/Superabilex/info1197109843.html
e poi ancora:
questo preso da Cittadinanzattiva, modulo da valutare bene con un patronato :
http://www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-pit-salute/aree-di-tutela/invalidita-civile/rivedibilita.html
INVALIDITÀ E RIVEDIBILITÀ
(semplificazione degli accertamenti sanitari)
La legge n.80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell’invalidità civile.
In particolare, l’art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l’indennità di accompagnamento o di comunicazione e siano  affetti da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non  devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione.
Con il Decreto 2 agosto 2007[1] il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute  hanno individuato l’ elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile  ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo.
NB. La procedura deve essere effettuata d’ufficio!!! Senza oneri o “incombenze” per il cittadino.
Una nota del Ministro della Salute[2] prima, seguita da una recente circolare dell’INPS[3],  ha finalmente chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli  uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione  diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a  questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione  dell’assegno.
Fino a non molto tempo fa, infatti,  sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i  cittadini non sapevano come comportarsi.
È l’INPS a dover avviare la procedura di verifica e ad occuparsi dell’intero iter.
L’ INPS, infatti, è tenuto a richiedere  alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di  accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione.
Le ASL sono tenute ad inviare per tempo i fascicoli.
L’INPS dovrà valutare la documentazione giunta  e redigere un verbale  in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da  qualunque altra visita di revisione.
Dovrà poi redigere un verbale in cui  risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque  altra visita di revisione.
Dovrà restituire i fascicoli, corredati  di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che  non sarà più chiamato a visita.
Ciò avverrà sia per coloro ai quali è  stato riconosciuto il diritto all’ accompagno e/o all’ indennità di  comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore  visita presso la commissione di verifica.
Tutelati
Se hai presentato domanda di  invalidità o di aggravamento e, nonostante i mesi trascorsi, non hai  ancora ricevuto il verbale , l’assegno, o effettuato la visita:
- hai il diritto di conoscere a che punto si trova la pratica;
- invia questo Modulo per avere accesso alle informazioni .
 
Se hai l’invalidità al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o l’indennità di comunicazione:
controlla se la tua patologia rientra tra quelle esonerate dalla visita di rivedibilità (vedi tabella).
- Se la tua patologia rientra, muoviti per tempo! Invia prima di essere convocato a visita, il Modulo in cui chiedi che venga attivata d’ufficio la procedura per l’esonero dalla rivedibilità
- Se le amministrazioni non rispondono, rivolgiti ad una delle nostri  sedi di Cittadinanzattiva – del Tribunale per i Diritti del Malato per  ottenere indicazioni e sostegno.
 
….Un’ultima informazione
La  legge 80/06 prevede inoltre, per i malati oncologici, il diritto ad  ottenere la prima visita entro 15 giorni dalla data di presentazione  della domanda.
Se sei un malato oncologico, hai presentato domanda di invalidità, ed attendi di essere convocato a visita:
- Hai il diritto di sollecitare la ASL ad effettuare l’accertamento medico legale. Puoi farlo scaricando ed inviando il seguente Modulo.
 
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[1] Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007
[2] Nota Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali –  Dipartimento prevenzione e Comunicazione – Dir. Gen. Prevenzione  Sanitaria – Ufficio VII dell’EX Ministero della Salute. 30 maggio 2008
[3] messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727
All’Ufficio Invalidi Civili
c/o ASL ………………………….…..….
Via ……………………..…….., N. …….
Cap…..…. Città ………..……………….
e p.c. INPS – Sede Territoriale di ………………
Via ……………………..…….., N. …….
Cap…..…. Città ………..……………….
e p.c. Procura della Repubblica di …………….
Via ..……………………………….…….
Cap……. Città ………………………….
e p.c. Signor/a ………………………………..
Via ……………………………………..
Cap……. Città………………………….
Oggetto: Signor/ra …………………………………, nato/a a ………… il ……………..…………..;
Indennità di accompagnamento; esonero dalla visita di controllo della permanenza della
menomazione ex L. 80 del 2006, art. 6, comma 3; Esposto/querela.
La presente in nome e per conto del/la sign/ra ……………………………., la quale si è rivolta alla
nostra Associazione, che da oltre trent’anni tutela i diritti dei cittadini malati, al fine di vedersi
riconoscere dalla Spett.le ASL in indirizzo l’esonero ex L. 80/2006, dalla visita di controllo circa il
permanere dello stato di menomazione in forza del quale percepisce l’indennità di
accompagnamento.
PREMESSO CHE
– Il/la sign/ra ………………………………… è invalida civile al 100% e beneficia pertanto di
indennità di accompagnamento;
– l’ufficio invalidi civili competente c/o ASL …………………………… ha convocato
annualmente il/la sign/ra ………………………………… a visita di controllo al fine di
accertare il permanere dello stato di menomazione atto al riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento;
– il/la sign/ra ………………………………… è affetta in particolare da
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………;
– inoltre, il/la sig.ra ………………………………… ha difficoltà …………………….. tali da
necessitare di …………………………….;
– per le ragioni sopra esposte, il/la sign/ra ………………………………… ha pertanto diritto ad
essere esonerata dalla visita di controllo per verificare il permanere dello stato di menomazione
ai sensi dell’art. 6, comma 3 della legge 9 marzo 2006, n. 80 e del successivo Decreto
Ministeriale di attuazione del 2 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2007, n. 225);
– con missiva datata ……………………… (precisare, numerandoli se si inviano allegati), il/la
sig.ra ………………………………… ha richiesto formalmente alla ASL
……………………… di essere esonerata dall’obbligo di sottoporsi a visita di controllo;
– le richieste del/la sign/ra ………………………………… sono rimaste prive di riscontro,
(oppure, ragione per cui si recava presso ………………………………………. od, anche
inviava una richiesta …………………………………………………………all….);
– Nonostante le missive e la diffida inviata, il/la sign/ra ………………………………… veniva
comunque contattato/a telefonicamente per essere nuovamente convocata a visita di controllo;
– allo stato, il/la sig.ra …………………………………… (spiegare le difficoltà in cui versa);
– da notizie informali acquisite, la situazione il/la sign/ra ………………………………… non
risulterebbe essere un caso isolato e si esprime pertanto riserva di condurre un’azione di portata
più ampia;
Tutto ciò premesso,
SI INVITA E DIFFIDA
La Commissione Invalidi Civili presso la ASL ………………………………. a riconoscere e dare
atto dello stato permanente di invalidità in cui versa il/la sign/ra …………………………………….
ex L. 80/2006 con il conseguente diritto ad essere esonerato/a dall’obbligo di sottoporsi a visita di
controllo annuale al fine del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, dandone
comunicazione scritta al/alla sign/ra e per conoscenza alla scrivente Associazione.
La presente è valida a tutti gli effetti quale esposto – querela e viene inviata per conoscenza alla
Procura della Repubblica, con la preghiera di verificare che la condotta posta in essere dalla ASL
……………………………… non integri gli estremi di reato, individuando eventualmente le
specifiche responsabilità. La scrivente Associazione chiede inoltre di essere informata in caso di
archiviazione della notizia di reato.
Restiamo in attesa di riscontro da parte della ASL ………………………… entro 15 giorni dalla
ricezione della presente, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà alla tutela della posizione
del/della sign/ra ……………………………….. con ogni iniziativa sarà ritenuta opportuna.
Luogo e data, …………………………………….
L’Associazione …………………………………..
Indirizzo ……………………….…………………
Cognome e Nome …………….………………….
Firma
……………………………………………………