Nazionale Cantanti a Casale Monferrato, evento sportivo per una raccolta fondi per un sogno da realizzare! 29 aprile vi aspettiamo in tantissimi!

Casale Monferrato attende amici e simpatizzanti della Nazionale Cantanti per realizzare un sogno. Aiutare VITAS,associazione che segue e aiuta gli ammalati oncologici, a sistemare la sede Hospice Mons Zaccheo, sita in una ala esterna dell’ospedale Santo Spirito. La ristrutturazione serve a conservare attiva la attuale struttura resa confortevole e famigliare dai volontari, medici, operatori e simpatizzanti per rispettare il diritto sereno se pur in ambiente ospedaliero al fine vita e con aiuto delle cure palliative. La Dottoressa Daniela Degiovanni, nominata Ufficiale dell’Ordine del Merito della Repubblica per essersi distinta per umanità, professionalità e grande determinazione per sostenere questo progetto da sempre, in questa città segnata dall’Amianto, merita il nostro appoggio e sostegno.

quando il "social-interinale" diventa utile…

Amici a cui piace LILT Casale Monferrato

è un  gruppo di  amici comuni  nato su Facebook

che si sta allargando per promuovere una attività locale di prevenzione per la lotta contro i tumori. Casale Monferrato si è attivata per dovere sia morale verso la cittadinanza già duramente colpita per la amianto killer, sia  per insegnare ai giovani come sia utile  la prevenzione delle patologie oncologiche. Grazie ad una donazione del videodermatoscopio viene effettuato per chi volesse monitorare e prevenire le lesioni lo screening delle lesioni pigmentate. Le prenotazioni si registrano al 3481252594 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16, o via mail all’indirizzo:  lilt.alcasale@gmail.com  .

un professionista sanitario risponderà ai vs quesiti indicandovi qual’ora foste interessati come raggiungere l’ambulatorio di videodermatoscopia presso Ospedale Santo Spirito
di Casale Monferrato.
locale sito al Primo piano palazzina della fisiatria
Stanza 12
Tutti i lunedì dalle 9.30 alle 14,40

LILT a Casale Monferrato

La Gardenia è un dono di aiuto. Sclerosi Multipla

Gardenia in piazza per la ricerca sulla Sclerosi Multipla e AISM

AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)

La Gardenia dell’AISM

Per la festa della donna regala la gardenia

Sostieni la ricerca e aiuta le donne a combattere la sclerosi multipla. Sabato 6, domenica 7 e per la Festa della Donna, lunedì 8 marzo, torna in 3.000 piazze italiane la “Gardenia dell’AISM”, l’appuntamento con la solidarietà per la lotta alla sclerosi multipla.

Per sostenere la ricerca scientifica ed aiutare le donne le più colpite da scleros i multipla, sabato 6, domenica 7, e per la Festa della Donna, lunedì 8 marzo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, torna “La Gardenia dell’AISM” promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione FISM.

In oltre 3.000 piazze italiane dai volontari AISM, affiancati dai volontari dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, da quella dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco saranno distribuite, oltre 230.000 PIANTE DI GARDENIA in cambio di una donazione di 13 euro.

> Trova la piazza più vicina (dati in aggiornamento)

Negli ultimi 10 anni la ricerca ha fatto passi da gigante a livello internazionale e anche in Italia, dove i ricercatori italiani sono tra i primi posti nel mondo nei campi più promettenti della ricerca: nella ricerca delle cause, nelle cellule staminali adulte, nelle neuro immagini, nell’evoluzione della malattia e nella ricerca terapeutica. Ma la ricerca per trovare le cause e la cura risolutiva della malattia deve ancora continuare. I fondi raccolti con la Gardenia dell’AISM andranno alla ricerca scientifica e contribuiranno anche a sostenere gli studi sulla CCSVI – insufficienza cerebro spinale venosa cronica, malformazioni vascolari che potrebbero rappresentare un altro fattore di rischio della sclerosi multipla.

Una parte dei fondi di Gardenia dell’AISM andrà anche ad incrementare i servizi sanitari e sociali dedicati alle persone con sclerosi multipla e a finanziare il progetto “Donne oltre la sclerosi multipla”. Un programma che prevede eventi e incontri di informazione a carattere nazionale e sul territorio, in grado di informare e coinvolgere le donne colpite dalla malattia nei diversi ambiti della vita lavorativa, sociale e familiare. Il Programma prevede anche la pubblicazione di libri specifici per le donne su argomenti come la gravidanza, la sessualità e una guida per come affrontare la fatica, considerato per l’85% dei casi il sintomo “invisibile” che contribuisce a rendere più difficile le azioni quotidiane. Per informazioni sul “Programma” scrivere a progettodonna@aism.it

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a Wurth, Schenker e Asproflor. Media sponsor è Lattemiele che in occasione della Gardenia AISM contribuirà con spazi di informazione sulla malattia, sulle donne e sulla ricerca scientifica.

Torna allo Speciale Gardenia

The Gardenia AISM
For International Women’s Day gives the gardenia

Support research and helps women to fight multiple sclerosis. Saturday 6 and Sunday 7 and for the Women’s Day, Monday, March 8, back in 3000 the Italian squares “Gardenia AISM” appointment with the joint efforts to fight against multiple sclerosis.

To support scientific research and help women most affected by the multiple Scleros, Saturday 6, Sunday 7, and the Women’s Day, Monday, March 8, under the patronage of the President of the Republic, returns “The Gardenia of ‘ MS Society “sponsored by the Italian Multiple Sclerosis Foundation and its IMF.

In more than 3,000 squares from Italian MS Society volunteers, supported by the National Association of Bersaglieri, and Carabinieri from the Fire Department will be distributed over 230,000 PLANTS OF GARDENIA in exchange for a donation of 13 euros.

> Find the nearest square (data update)

Over the past 10 years, research has made great strides internationally and also in Italy, where Italian researchers are among the first places in the world’s most promising fields of research: the search for causes, in adult stem cells in neuro images in the evolution of the disease and in therapeutic research. But the search to find the cause and cure of the disease must still continue. The funds raised through the AISM Gardenia will also contribute to scientific research and to support studies on CCSVI – cerebrospinal chronic venous insufficiency, vascular malformations, which could represent another risk factor of multiple sclerosis.

Part of the funds of Gardenia AISM will also increase the health and social services dedicated to people with multiple sclerosis and to fund the project “Women as well as multiple sclerosis.” A program that provides events and briefings and a national territory, able to inform and involve women affected by the disease in different spheres of work, social and family. The program also provides for the publication of text books for women on topics such as pregnancy, sexuality and a guide to how to deal with fatigue, considered to be 85% of cases the symptom “invisible” which helps to make it more difficult actions daily. For information on the “Program” please progettodonna@aism.it

The initiative was made possible by Wurth, Schenker and Asproflor. Media sponsor is Lattemiele that at the Gardenia AISM help with spaces for information about the disease, and women on scientific research.

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INPS e visite di revisione: dal sito AISM

http://www.aism.it/index.aspx?codpage=2011_07_inps

Invalidità civile
L’INPS chiama a verifica dell’invalidità: che cosa fare?

In questi giorni stiamo ricevendo al Numero Verde moltissime segnalazioni di persone preoccupate per le convocazioni a visita straordinaria per la verifica dell’invalidità civile. Che cosa bisogna fare in questi casi?

Da due anni l’INPS persegue con costanza la caccia ai falsi invalidi e AISM e FISH hanno avviato diverse azioni di protesta, di sensibilizzazione e di richiesta di chiarificazione presso l’INPS stessa e il Governo. Proprio in questi giorni sono tantissime le persone chiamate a visita di verifica straordinaria del loro stato invalidante a mezzo raccomandata da parte dell’INPS.

Per chi dovesse ricevere la raccomandata dall’INPS si possono percorrere principalmente due strade:

– la persona non invia alcun documento e attende la convocazione alla visita; in occasione della stessa porta con sé tutti i documenti più recenti in merito alla sua condizione di salute insieme a una relazione del neurologo che descrive nel dettaglio la sua situazione.

– La persona invia al numero di fax indicato nella lettera tutti i documenti sanitari più recenti tra cui la relazione del neurologo che descrive nel dettaglio la sua situazione.

Va comunque valutata la situazione caso per caso, anche in relazione ai tempi ristretti richiesti per inviare i documenti (15 giorni dal ricevimento della lettera).

In entrambi i casi è possibile, solo per i titolari di indennità di accompagnamento, inviare via fax un certificato specifico del neurologo per chiedere l’esenzione da ogni visita di verifica e una lettera in cui si richiede tale esenzione. Inoltre, si può sempre richiedere all’INPS di effettuare la visita a casa, inviando certificato medico che attesta l’impossibilità della persona a muoversi.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Numero Verde AISM 800803028 il lunedì, e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 ed il martedì e il giovedì dalle 09.00 alle 13.00 (chiusura estiva dal 08/8 al 23/08).

Aggiungiamo che, nel caso di verifiche straordinarie, non è sospesa l’indennità di accompagnamento: il mancato invio della documentazione non comporta la sospensione o la revoca delle provvidenze economiche, ma solo la convocazione a visita in automatico.

Se alla visita non viene confermato l’accompagnamento, può essere richiesto da parte dell’INPS di restituire alcune mesilità di indennità. In questo caso si può far ricorso nei confronti dell’INPS sia per riavere l’accompagnamento sia per non restituire alcuna mensilità.

Approfondimenti
Per saperne di più
Accertamento della disabilità: cambiano le procedure
Al via i controlli dell’INPS: indicazioni utili per persone con SM
Controlli straordinari e linee guida sull’accompagnamento: ancora colpiti i ‘veri invalidi’
INPS: continuano le verifiche straordinarie delle invalidità civili
Invalidità civile: il punto sulle nuove procedure
Invalidita’ civile
Link
HandyLex.org – Controlli INPS sugli invalidi: che fare?

Stress e SM, non pare ci sia correlazione dal sito AISM

http://www.aism.it/index.aspx?codpage=2011_06_stress

Nessun collegamento tra stress e sviluppo della sclerosi multipla

01/06/2011

In passato diversi studi hanno suggerito un collegamento tra stress e comparsa di una ricaduta di SM, così come altri studi avevano collegato eventi stressanti con l’insorgenza della sclerosi multipla, ma in entrambi i casi non vi è ancora una chiara evidenza scientifica.

Allo scopo di chiarire queste correlazioni un gruppo di ricercatori norvegesi, coordinati dal prof. T. Riise, (Università di Bergen, Norvegia) ha sviluppato una ricerca  su un campione di donne del Nurses ‘Health Study, che coinvolge centinaia di migliaia di infermiere seguite nel tempo, pubblicata in questi giorni sulla rivista Neurology.

In particolare tale popolazione era costituita da due gruppi denominati NHS1 e NHS2, il primo comprendeva 121.700 infermieri età compresa tra i 30-55 che sono stati seguiti dal 1976, mentre il secondo comprendeva 116.671 infermieri età compresa tra i 25-42 che sono stati seguiti dal 1989. I partecipanti hanno risposto a questionari sulla loro storia passata di eventi stressanti, in  particolare è stato chiesto loro di riferire sulla condizione di stress generale a casa e al lavoro, così come eventuali  abusi fisici e sessuali durante l’infanzia e l’adolescenza.

Una piccola parte delle infermiere partecipanti ha sviluppato la SM e i ricercatori hanno potuto confrontare le risposte fornite in merito ai fattori di stress tra coloro che hanno sviluppato sclerosi multipla e quelli che non hanno sviluppato la malattia, concludendo che i loro risultati non supportano un ruolo importante dello stress nello sviluppare la SM.

Gli autori concludono che questo studio non supporta un ruolo importante per lo stress nello sviluppo della sclerosi multipla, ma suggeriscono che sono necessarie ulteriori ricerche per escludere definitivamente lo stress come un fattore di rischio per la SM.

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No connection between stress and development of multiple sclerosis
01/06/2011

In the past, several studies have suggested a link between stress and the appearance of a relapse of MS, as well as other studies have related stressful events with onset of MS, but in both cases there is still no clear scientific evidence.

In order to clarify these correlations a group of Norwegian researchers, coordinated by prof. T. Riise, (University of Bergen, Norway) has developed a research on a sample of women in the Nurses’ Health Study, involving hundreds of thousands of nurses followed over time, recently published in the journal Neurology.

In particular, this population consisted of two groups called NHS1 and NHS2, the first consisted of 121,700 nurses aged 30-55 who were followed from 1976, while the second included 116,671 nurses aged 25-42 who were followed since 1989. The participants answered questionnaires about their past history of stressful events, in particular they were asked to report on the general condition of stress at home and at work, as well as possible physical and sexual abuse during childhood and adolescence.

A small part of the nurse participants had developed MS, and researchers could compare the responses on the factors of stress among those who developed multiple sclerosis and those who did not develop the disease, concluding that their results do not support an important role stress to develop MS.

The authors conclude that this study does not support a role for stress in the development of multiple sclerosis, but suggest that further research is needed to definitively rule out stress as a risk factor for MS.

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reddito personale e benefici di legge per gli invalidi civili gravi.

sentenza Cassazione su reddito e invalidità..

dal sito:

http://www.uifnapoli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29:cassazione-invalidita-100-vale-solo-il-reddito-personale-dellinvalido&catid=11:diritto-previdenziale&Itemid=12

Cassazione – invalidità 100% – vale solo il reddito personale dell’invalido.
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IMPORTANTE SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI PENSIONE DI INABLITA’ CIVILE. LA SUPREMA CORTE HA CASSATO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA CHE, AI FINI DELLA EROGAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’, RITENEVA CHE DOVEVA FARSI RIFERIMENTO AL REDDITO FAMILIARE. CON LA SENTENZA N. 7259 DEL 25 MARZO 2009 LA CASSAZIONE HA RITENUTO CHE “AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEL REQUISITO REDDITUALE RICHIESTO PER LA PENSIONE DI INABILITA’ VA CONSIDERATO IL REDDITO DELL’INVALIDO ASSOGGETTABILE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELEL PERSONE FISICHE”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. CELLERINO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.M.L., nella qualità di procuratrice generale ad negozia della sig.ra D.J., in forza della procura generale ad negozia rilasciata per atto notaio Raniero Vanzi in Roma 19/09/2003 (rep. 48108 – 5339), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 58, presso lo studio dell’avvocato FERRI PIETRO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. S.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE LAZIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8092/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 21/11/2005 depositata il 28/12/2005;
viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI MASSIMO, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 28 dicembre 2005, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da D.J. nei confronti dell’INPS, della Regione Lazio e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede, accogliendo parzialmente la domanda avanzata con il ricorso introduttivo, le aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento soltanto dal 1 gennaio 2000, ma non la pensione di inabilità.
Quanto a quest’ultima prestazione, la Corte territoriale ha rilevato il difetto del requisito reddituale, non avendo l’appellante documentato i redditi dell’intero nucleo familiare, mentre, per l’indennità di accompagnamento, che generiche erano le critiche mosse dall’assistibile in ordine all’epoca di insorgenza delle condizioni di non autosufficienza, determinata dal consulente tecnico di ufficio in modo congruamente motivato con riferimento al deterioramento del quadro clinico verificatosi nel 1999/2000.
Per la cassazione della sentenza l’assistibile ha proposto ricorso con due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Istituto.
Disposta la trattazione della causa in Camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso come in atti.
Motivi della decisione
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26.
Addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto che ai fini del requisito del reddito per la prestazione in esame, debba farsi riferimento al reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia; mentre il denunciato art. 26, espressamente dispone che per la comparazione col c.d. limite reddituale, quale elemento costitutivo del diritto al beneficio, si deve tenere conto dei redditi dell’invalido e, se coniugato, dei redditi del coniuge.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata perchè non ha spiegato le ragioni in base alle quali va considerato, ai fini del requisito reddituale per la prestazione in questione, il reddito dei soggetti anagraficamente iscritti nello stato di famiglia, ancorchè non obbligati nei confronti dell’assistibile.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La L. 20 marzo 1971, n. 118, art. 12, nel disporre la concessione della pensione di inabilità ai mutilati ed invalidi civili, di età superiore agli anni diciotto e dichiarati totalmente inabili al lavoro, al secondo comma rinvia, quanto alle condizioni economiche per l’attribuzione del beneficio, a quelle previste dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come poi modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n. 114, recante norme per le pensioni sociali. In base all’art. 26, come innanzi modificato, potevano fruire della pensione sociale i cittadini con redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050, annue, e se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000, annue.
A norma del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 4, questi limiti di reddito per le pensioni di invalidità, con decorrenza dal 1 luglio 1980 sono stati elevati a L. 5.200.000, calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Come è stato già evidenziato da Cass. 22 marzo 2001 la locuzione “limiti di reddito … calcolati agli effetti IRPEF indica in modo chiaro come il legislatore, nel ritenere che debba avere rilievo solamente la situazione personale dell’invalido, abbia voluto prendere a parametro il reddito dell’assistibile assoggettabile all’IRPEF, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3 e ss., e successive modificazioni.
Tale principio è stato di recente confermato dalla pronuncia 9 luglio 2008 n. 18825, la quale richiama le precedenti affermazioni nello stesso senso di Cass. 21 ottobre 1994 n. 8668 e 11 dicembre 2002 n. 17664, ed esso trova conferma pure nella giurisprudenza costituzionale, ove si è evidenziato che il legislatore con il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, ha dato rilievo ai fini dell’erogazione della pensione di inabilità al solo limite di reddito individuale, e così anche nel caso dell’assegno corrisposto agli invalidi parziali, secondo quanto disposto dal medesimo art. 14 septies, nonchè dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, e poi ancora dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12, (v. Corte Costituzionale n. 400 del 1999 e n. 88 del 1992).
Del resto, il decreto del Ministero dell’Interno 10 gennaio 1996, concernente la determinazione per l’anno 1996 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonchè dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse, fissava in L. 21.103.645, il limite di reddito dell’assistibile per fruire della pensione di inabilità, senza fare alcun accenno al reddito dei componenti del nucleo familiare.
Non è perciò condivisibile il diverso orientamento elaborato da Cass. 20 novembre 2002 n. 16363 e da Cass. 19 novembre 2002 n. 16311, e ancora precedentemente da Cass. 1992 n. 8816, che ritengono doversi fare riferimento, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per la prestazione in esame, al reddito del nucleo familiare dell’assistibile, sol perchè il cit. art. 14 septies, al comma 4, non contempla l’esclusione, ai fini del calcolo del suddetto requisito reddituale dell’invalido, di quello percepito da altri componenti il suo nucleo familiare, così come invece espressamente previsto dal cit. art. 14 septies, comma 5, per l’assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17.
L’accoglimento del primo motivo comporta evidentemente l’assorbimento del secondo.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d’inabilità va considerato il reddito dell’invalido assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche“.
Il Giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009

“Trib. Casale Monferrato, 7 maggio 2010, giud. A. Pellegri – “EVITARE IL DOLORE E’ DOVEROSO?” – Maria Rita MOTTOLA

Evitare il dolore è doveroso

Persona e danno

PERSONA e Diritti – Cendon e Partners

24 giugno 2010
“Trib. Casale Monferrato, 7 maggio 2010, giud. A. Pellegri – “EVITARE IL DOLORE E’ DOVEROSO?” –

Maria Rita Mottola

Il caso è particolarmente penoso: un giovane a seguito di un incidente stradale rimane in stato di coma per moltissimo tempo, al risveglio è affetto da una paresi che lo limita in ogni movimento, dimesso con la diagnosi di < >. Come confermato dai consulenti cui era stata affidata la consulenza, la condizione neurologica riscontrata comporta «un deficit di forza ai quattro arti, associato ad aumento del tono muscolare di tipo “piramidale”, con conseguenti retrazioni tendinee e sintomatologia dolorosa».
I genitori vengono a conoscenza che esiste un intervento che consente l’impianto della così detta pompa per l’amministrazione intratecale di Bacoflen ed alle connesse terapie riabilitative. La possibilità di immettere direttamente nel midollo spinale il farmaco consente di agire con maggiore efficacia e minori effetti collaterali. (il non nuocere a cui si riferisce il giuramento di Ippocrate).
Tale terapia è effettuata negli Stati Uniti e i genitori chiedono all’ASL competente di sostenere le spese necessarie. Il Centro di riferimento regionale presso l’Azienda Ospedaliera C.T.O di Torino esprimeva parere sfavorevole al ricovero all’estero, ed anche le richieste successive ottennero un diniego.
I genitori decisero di intervenire ugualmente. La causa nasce pertanto come richiesta di riconoscimento del rimborso per spese sanitarie effettuate all’estero ai sensi dell’art. 3 della l. 23 Ottobre 1985, n. 595che regolamenta le modalità per l’erogazione delle prestazioni sanitarie indirette, e così precisamente recita < >
I criteri per l’attuazione della norma sono stabiliti con il D.M. 3 Novembre 1989 del Ministro della Sanità che, tra l’altro stabilisce che il paziente può recarsi all’estero per effettuare la cura o l’intervento qualora < >. Detto decreto ancora precisa che non è indispensabile la preventiva autorizzazione nei casi di comprovata eccezionale gravità e urgenza.
Il giudicante, esaminate una serie di questioni pregiudiziali e preliminari favorevolmente al ricorrente, entra nel merito della controversia.
Qui interessa richiamare la questione giurisdizionale risolta a favore del giudice ordinario con richiamo espresso alla giurisprudenza della Cassazione in un caso del tutto simile.
«La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, disposta dall’art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 per le controversie “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”, è esclusa – per espressa previsione della stessa disposizione – per le controversie relative a “rapporti individuali di utenza con i soggetti privati”, tra le quali sono da includere le controversie promosse da singoli utenti del Servizio sanitario per ottenere le prestazioni cui lo stesso è istituzionalmente preposto, relativamente alle quali l’individuazione del giudice fornito di giurisdizione deve dunque avvenire non in base al criterio della materia, ma in base a quello della consistenza della situazione giuridica di cui si domanda la tutela, vale a dire riconoscendosi la sussistenza della giurisdizione ordinaria relativamente ai diritti soggettivi ovvero quella generale di legittimità del giudice amministrativo relativamente agli interessi legittimi (nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla pretesa giudiziale di rimborso di spese sostenute per prestazioni chirurgiche indifferibili, che la struttura sanitaria pubblica non era in condizioni di assicurare)». (Cass., Sez. U, 9 agosto 2000, n. 558).
Del resto il ragionamento regge a eventuali contestazioni perché il giudice decidendo il merito della controversia ritiene che nel caso di specie siano integrati i requisiti dell’eccezionale gravità ed urgenza richiesti dall’art. 7 del succitato D.M. che non rende necessaria la preventiva autorizzazione.
Se, dunque, la possibilità di recarsi all’estero per le terapie, senza iniziare alcun procedimento amministrativo, la norma tratta l’ipotesi de quo alla stregua di un diritto soggettivo (spendo e poi chiedo il rimborso), e non a mero interesse legittimo (chiedo per ottenere l’autorizzazione). Da tale argomentazione discende la competenza del giudice ordinario, giudice dei diritti.
Le argomentazioni poste a sostegno dell’opposizione al rimborso da parte dell’ASL competente sono facilmente contestabili alla luce della qualifica di diritto primario dato ormai da tempo da giurisprudenza e dottrina, al bene salute.
Le norme in materia di consenso informato hanno ulteriormente approfondito la nozione di salute. E’ oggi innegabile che la guarigione clinica non possa essere considerata coincidente con il benessere fisico e psichico che sicuramente è altra cosa, ma è lo scopo finale sia delle norme poste a tutela della salute sia dell’attività medica.
Di recente la Corte Costituzionale ha negato l’incostituzionalità della norma regionale che limitava i compensi a strutture convenzionate con la seguente motivazione <

Dovere della struttura sanitaria è intervenire al fine di lenire il dolore, migliorando le condizioni generali del paziente, anche se non è possibile <> o anche se la < > è già stata decretata, o come correttamente afferma il giudice < < la possibilità di un miglioramento delle condizioni del paziente quanto meno con riferimento ad una sintomatologia dolorosa acuta e persistente>>.

tutela sulla discriminazione delle persone con handicap

dal sito :

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06067l.htm

Legge 1° marzo 2006, n. 67

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006


Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2.

(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3.

(Tutela giurisdizionale)

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Art. 4.

(Legittimazione ad agire)

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

"Donna semplicemente donna" e XXV Giornata Mondiale contro la violenza alle donne

http://www.venticinquenovembre.it/index.htm

“Per guardare avanti”

L’attesissimo appuntamento, che fin dai mesi scorsi ha visto una pletora di associazioni, artisti e letterati mettersi in prima linea per testimoniare la propria disponibilità a promuovere e partecipare ad un evento di portata planetari e a sostenere e testimoniare il percorso e le problematiche che le donne vittime di violenza si trovano ad affrontare da sole.

Nel 1999 le Nazioni Unite hanno dichiarato il 25 novembre “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. È stata scelta questa data per ricordare l’assassinio delle sorelle Mirabal.

Era il 25 Novembre del 1960 quando le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio Militare di Intelligenza. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, massacrate a colpi e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. L’assassinio delle sorelle Mirabal è ricordato come uno dei più truci della storia dominicana.

Questa piaga, così difficile da estirpare, è possibile contrastarla mettendo in pratica per prima cosa quella che è “la cultura del rispetto“.

Per guardare avanti” è un’iniziativa a sostegno del 25 Novembre: Giornata Mondiale contro la violenza alle donne. proposta dal Comitato Regionale dell’AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell’Interno, ed è patrocinata della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Comune di Riposto, Assessorato alla Cultura, il Comune di Viagrande e l’Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi

La violenza contro le donne è un problema che ormai ha assunto i contorni di una emergenza che non fa distinzioni di nazionalità, età, cultura o ceto. Da ogni parte del mondo vengono denunciate storie di violenza e sopraffazione verso donne oltraggiate nella loro persona, donne prigioniere di matrimoni non voluti, di famiglie violente, di sfruttatori. Donne che hanno perso il diritto alla vita e spesso la vita stessa.

Il programma della manifestazione, patrocinata dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Assessorato alla Cultura del Comune di Riposto, è stato curato dall’AICS Comitato Provinciale di Catania Settore Cultura, dalla Direzione dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania, dalle Associazioni Culturali  Akkuaria, Associazione Italiana Artists & Creatives, Associazione Culturale Scalatelli e Cral Garibaldi Catania. Leggi tutto

i vincitori del concorso

Sezione Inedito

1a classificata Gabriella Rossitto “Quale verità
2a classificata Nicoletta Calvello “Annientarsi

3a classificata Rosalia Lo Cascio “Bambole

PREMIO DELLA GIURIA

Angelica Dell’Omo “La storia più bella
Anna Lisa Maugeri “Iris in bianco e nero
Antonella Scaramuzza “Magico specchio
Cassandra Venturini “Vent’anni dopo
Cristina Lanaro “In attesa di giudizio
Dora Millaci “Il dolore nascosto
Francesca Levo Calvi “Una ragazza allegra

Gerolama Maesano”Ritratto di donna
Giovanna Li Volti Guzzardi “Il giorno della donna
Grazia C. Schillirò “Cortese Signore”

Giusi Cattafi “Vita
Maria Falchi “Indifesa
Marta Limoli “A volte è per sempre
Micaela Balice “Giace nella Terra – nuda –
Niva Ragazzi “Cosa posso fare?”
Renata Di Sano “Sete
Renata Rusca Zargar “Non sarà un vero ritorno a Muqdisho
Milly Nale “La rosa sfiorita
Nadia Galli “Lei
Nadia Marra “Bianco Natale
Rossana Sciascia “Ottobre
Sabrina Balbinetti “Er branco
Sara Aguiari “L’Angelo nero
Sara Bassi “Fior di donna
Silvana Calanna “Donne d’Afghanistan
Simona Corbo “Le terre popolate dai gridi di nidi e sussurri di venti
Violeta “Silenzio

Sezione Edito

1a classificata Amilca Ismael “La casa dei ricordi
2a classificata Mariella  Mulas “Al rumore di risacca l’onda della vita
3a classificata Sara Aguiari “Un marchio nell’anima

PREMIO DELLA GIURIA

Ada Fichera “Al di là del silenzio
Alda Visconti Tosco \”L\’ospite molesto\”
Antonella Senese “
Un attimo Eterno da rivivere all’infinito
Antonia Belvedere “
L’aquilone
Beatrice Gradassa “
Lievi umane imperfezioni
Bojana Bratic Ivic “
Voci di donne della ex Jugoslavia
Chiara Del Soldato “
Non sempre la stessa storia
Chiara Rossi “
Il genio delle donne
Carmela Tuccari “
Fiorite da ceneri di lava
Maria Teresa Amore “
Voci dal silenzio
Rosanna Sciacca “
Le cascine di Adele
Silvia M. Damiani “
Le voci di Nike
Paola Pellegrini “
Rime vaganti
Katia Brentani “
Couscous & Tortellini
Michela Zanarella “
Vita – Infinito – Paradisi
Micaela Balice “
Cenerentiola balla sola
Bruna Mainardi  “
I toni del grigio
Mariella Sudano “
Azzurro Gusto
Gabriella Rossitto “
Segrete stanze
Angela Agnello “
La bimba invisibile
Dominga Carrubba “
Cimeli di Organza
Dubravka Silvia Cikron Corbellini  “
7 prove per Clarence


Cittadinanzattiva e visite di revisione…dal sito

http://www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-pit-salute/aree-di-tutela/invalidita-civile/rivedibilita.html

INVALIDITÀ E RIVEDIBILITÀ
(semplificazione degli accertamenti sanitari)

La legge n.80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell’invalidità civile.

In particolare, l’art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l’indennità di accompagnamento o di comunicazione e siano affetti da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione.

Con il Decreto 2 agosto 2007[1] il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l’ elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo.

NB. La procedura deve essere effettuata d’ufficio!!! Senza oneri o “incombenze” per il cittadino.

Una nota del Ministro della Salute[2] prima, seguita da una recente circolare dell’INPS[3], ha finalmente chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione dell’assegno.

Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi.

È l’INPS a dover avviare la procedura di verifica e ad occuparsi dell’intero iter.

L’ INPS, infatti, è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione.

Le ASL sono tenute ad inviare per tempo i fascicoli.

L’INPS dovrà valutare la documentazione giunta e redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà poi redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà restituire i fascicoli, corredati di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che non sarà più chiamato a visita.

Ciò avverrà sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all’ accompagno e/o all’ indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica.

Tutelati

Se hai presentato domanda di invalidità o di aggravamento e, nonostante i mesi trascorsi, non hai ancora ricevuto il verbale , l’assegno, o effettuato la visita:

  • hai il diritto di conoscere a che punto si trova la pratica;
  • invia questo Modulo per avere accesso alle informazioni .

Se hai l’invalidità al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o l’indennità di comunicazione:

controlla se la tua patologia rientra tra quelle esonerate dalla visita di rivedibilità (vedi tabella).

  • Se la tua patologia rientra, muoviti per tempo! Invia prima di essere convocato a visita, il Modulo in cui chiedi che venga attivata d’ufficio la procedura per l’esonero dalla rivedibilità
  • Se le amministrazioni non rispondono, rivolgiti ad una delle nostri sedi di Cittadinanzattiva – del Tribunale per i Diritti del Malato per ottenere indicazioni e sostegno.

….Un’ultima informazione
La legge 80/06 prevede inoltre, per i malati oncologici, il diritto ad ottenere la prima visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Se sei un malato oncologico, hai presentato domanda di invalidità, ed attendi di essere convocato a visita:

  • Hai il diritto di sollecitare la ASL ad effettuare l’accertamento medico legale. Puoi farlo scaricando ed inviando il seguente Modulo.

________________________________________
[1] Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007
[2] Nota Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento prevenzione e Comunicazione – Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria – Ufficio VII dell’EX Ministero della Salute. 30 maggio 2008
[3] messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727