Caro Camice Bianco, io sono un paziente complesso ed è questo ciò che vorrei tu meditassi…

Da “Il Piccolo Alessandria”, ringrazio il direttore Alberto Marello che mi ha donato uno spazio. Sono stanca di essere solo un corpo. Lettera aperta inviata davvero ad un medico, un attimo della mia vita dolorosamente lesa nel mio intimo essere solo Persona e non….

@aldavtv

VERGOGNOSO: solo i ricchi possono curarsi per il cancro!!!!


Arrivano due “miracolosi” farmaci anticancro. Ma i due salvavita vengono venduti solo a totale carico dei malati. E i prezzi sono altissimi: circa mille euro a settimana. Dura polemica sulla decisione dell’Alfa. La Lega italiana per la lotta contro il tumore: “I farmaci oncologici devono essere gratuiti. Lo Stato deve aiutare i cittadini. Così si potranno curare solo i miliardari…”

I nuovi farmaci sono il pertuzumab (Roche) e l’afibercept (Sanofi-Aventis) e sono stati autorizzati dall’Aifa (Agenzia italiana per il farmaco). L’Aifa, come ha spiegato l’Espresso, li ha da poco ammessi in farmacia, ma a totale carico del malato. Non era mai successo per gli anticancro salvavita. Il malato di cancro dovrà quindi pagare per il farmaco Roche seimila euro per le prime due somministrazioni e poi tremila euro ogni 21 giorni; e per quello Sanofi Aventis quattro mila euro ogni tre settimane.

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin sta provando a mettere una pezza a una situazione incresciosa e che ha già scatenato polemiche. Prima tra tutte quella della Lilt, il cui presidente Francesco Schitulli ha dichiarato: “I farmaci oncologici devono essere gratuiti. Nessuno si augura di sviluppare un cancro, una malattia già destabilizzante sotto l’aspetto fisico e psicologico. Non dobbiamo aggiungere l’onere finanziario. Va trovato un modo per non farli pagare”. “Lo Stato deve aiutare i cittadini”, conclude il senologo. “Questi prodotti allungano comunque la vita e migliorano la sua qualità”.

INPS e visite di revisione: dal sito AISM

http://www.aism.it/index.aspx?codpage=2011_07_inps

Invalidità civile
L’INPS chiama a verifica dell’invalidità: che cosa fare?

In questi giorni stiamo ricevendo al Numero Verde moltissime segnalazioni di persone preoccupate per le convocazioni a visita straordinaria per la verifica dell’invalidità civile. Che cosa bisogna fare in questi casi?

Da due anni l’INPS persegue con costanza la caccia ai falsi invalidi e AISM e FISH hanno avviato diverse azioni di protesta, di sensibilizzazione e di richiesta di chiarificazione presso l’INPS stessa e il Governo. Proprio in questi giorni sono tantissime le persone chiamate a visita di verifica straordinaria del loro stato invalidante a mezzo raccomandata da parte dell’INPS.

Per chi dovesse ricevere la raccomandata dall’INPS si possono percorrere principalmente due strade:

– la persona non invia alcun documento e attende la convocazione alla visita; in occasione della stessa porta con sé tutti i documenti più recenti in merito alla sua condizione di salute insieme a una relazione del neurologo che descrive nel dettaglio la sua situazione.

– La persona invia al numero di fax indicato nella lettera tutti i documenti sanitari più recenti tra cui la relazione del neurologo che descrive nel dettaglio la sua situazione.

Va comunque valutata la situazione caso per caso, anche in relazione ai tempi ristretti richiesti per inviare i documenti (15 giorni dal ricevimento della lettera).

In entrambi i casi è possibile, solo per i titolari di indennità di accompagnamento, inviare via fax un certificato specifico del neurologo per chiedere l’esenzione da ogni visita di verifica e una lettera in cui si richiede tale esenzione. Inoltre, si può sempre richiedere all’INPS di effettuare la visita a casa, inviando certificato medico che attesta l’impossibilità della persona a muoversi.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Numero Verde AISM 800803028 il lunedì, e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 ed il martedì e il giovedì dalle 09.00 alle 13.00 (chiusura estiva dal 08/8 al 23/08).

Aggiungiamo che, nel caso di verifiche straordinarie, non è sospesa l’indennità di accompagnamento: il mancato invio della documentazione non comporta la sospensione o la revoca delle provvidenze economiche, ma solo la convocazione a visita in automatico.

Se alla visita non viene confermato l’accompagnamento, può essere richiesto da parte dell’INPS di restituire alcune mesilità di indennità. In questo caso si può far ricorso nei confronti dell’INPS sia per riavere l’accompagnamento sia per non restituire alcuna mensilità.

Approfondimenti
Per saperne di più
Accertamento della disabilità: cambiano le procedure
Al via i controlli dell’INPS: indicazioni utili per persone con SM
Controlli straordinari e linee guida sull’accompagnamento: ancora colpiti i ‘veri invalidi’
INPS: continuano le verifiche straordinarie delle invalidità civili
Invalidità civile: il punto sulle nuove procedure
Invalidita’ civile
Link
HandyLex.org – Controlli INPS sugli invalidi: che fare?

i dispositivi medici sono detraibili…

http://www.salute.gov.it/dispositivi/paginainterna.jsp?id=21&menu=strumentieservizi

a questo link trovate l’elenco aggiornato dei “prodotti” detraibili.

http://www.fiscoetasse.com/upload/classificazione_nazionale_dispositivi_medici_12022010.pdf

Per la prima volta è disponibile una Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND), definita dalla Commissione Unica sui Dispositivi ed approvata con Decreto ministeriale del 22 settembre 2005. La Classificazione rappresenta il primo passo per la realizzazione del Repertorio dei dispositivi medici.

La necessità di disporre di tale tipo di classificazione deriva dal fatto che gli altri sistemi di classificazione esistenti e utilizzati in Europa e nel mondo, pur comprendendo la maggioranza dei dispositivi presenti sul mercato, non permettono di raggruppare i dispositivi in categorie omogenee di prodotti e cioè in categorie di dispositivi destinati ad effettuare un intervento diagnostico o terapeutico simile.

Il poter disporre di un tale tipo di classificazione offrirà dei vantaggi notevoli quale quello di poter scambiare informazioni, con un linguaggio comune, tra tutti i soggetti che si occupano o gestiscono il settore dei dispositivi medici. Inoltre consentirà di monitorare in maniera più efficace sia il consumo che l’uso dei dispositivi nonché permetterà una migliore valutazione degli incidenti comparativamente per singole tipologie nell’ambito della vigilanza. In prospettiva faciliterà e renderà più trasparenti i processi d’acquisto da parte del Sistema sanitario nazionale in quanto permetterà la definizione di prezzi di riferimento per classi e sottoclassi omogenee.

Pur rientrando tra i Dispositivi medici, non sono ricompresi in questa prima classificazione i Dispositivi medico-diagnostici in vitro (D.Lgs. 332/2000). Tali prodotti, saranno invece oggetto di una analisi e classificazione successiva.
Sono altresì esclusi dalla presente classificazione, perché non ricompresi nella normativa:

  • Medicinali (D.Lgs. 178/91);
  • Prodotti cosmetici (D.Lgs. 713/86);
  • Sangue umano e suoi derivati;
  • Organi, tessuti o cellule di origine umana e prodotti comprendenti o derivati da tessuti o cellule di origine umana;
  • Organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il dispositivo non sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non vitale o prodotti non vitali derivati da tessuto animale;
  • Dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 475/92).

La nuova Classificazione presenta una struttura di tipo alfa numerico che, seguendo il criterio della differenziazione dei prodotti per destinazione d’uso e/o per collocazione anatomico-funzionale, si sviluppa ad albero gerarchico multilivello, e aggrega i dispositivi medici in Categorie, Gruppi e Tipologie. Le tipologie raggiungono diversi livelli di dettaglio; all’interno dell’ultimo livello di dettaglio sono raggruppati dispositivi medici omogenei. E’ possibile che, sulla base di nuove conoscenze, si renda necessario approfondire ulteriormente il livello di dettaglio.

La Categoria

Costituisce la 1° stratificazione gerarchica.
Sono presenti 21 categorie anatomico/funzionali contraddistinte da una lettera dell’alfabeto.
Le categorie hanno come criterio di classificazione quello di contenere, ciascuna, dispositivi utilizzati su uno stesso specifico apparato, distretto o organo anatomico o in sostituzione di essi, oppure dispositivi caratterizzati da una affinità di utilizzo, destinazione d’uso o di metodica clinica oppure dispositivi che sono regolamentati da una specifica direttiva europea diversa dalla 93/42/CE o che sono gestiti in modo particolare dalle ASL/Aziende ospedaliere o che seguono delle regole specifiche per la prescrizione o il rimborso.

Di seguito sono riportati i tre raggruppamenti di categorie individuati:

per distretto anatomico di utilizzo

B DISPOSITIVI EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA

C DISPOSITIVI PER APPARATOCARDIOCIRCOLATORIO

F DISPOSITIVI PER DIALISI, EMO ED EMODIAFILTRAZIONE

G DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE

N DISPOSITIVI PER IL SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE

Q DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA

R DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA

U DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE

per metodica clinica di utilizzo

A DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA

D DISINFETTANTI, ANTISETTICI E PROTEOLITICI (D.L.VO46/97)

H DISPOSITIVI DA SUTURA

K DISPOSITIVI CHIRUR. MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA

L STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO

M DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE GENERALI E SPECIALI

S PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE

T DISPOSITIVI MEDICI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA

V DISPOSITIVI VARI

per criteri specifici

J DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI

P DISPOSITIVI PROTESICI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI

Y SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER DISABILI

Z APPARECCHIATURE SANITARIE

  • 8 CATEGORIE ANATOMICHE
  • 9 CATEGORIE FUNZIONALI
  • 4 CATEGORIE SPECIALI

Le categorie appartenenti a quest’ultimo raggruppamento seguono, oltre ai criteri sopra esposti, i dettami sotto esplicitati:

Categoria J: raccoglie tutti i DM impiantabili attivi, e i relativi accessori, regolamentati dalla Direttiva CE n°385/90 e dal D.Lgs. 507/92.

Categoria P: raccoglie i DM impiantabili non attivi e la sua specificità è motivata da esigenze gestionali e di vigilanza delle Aziende Sanitarie.

Categoria Y: raccoglie i DM contenuti nel Nomenclatore tariffario delle protesi, mantenendo la loro codifica internazionale, codice ISO, questa scelta è stata condivisa con i rappresentanti istituzionali che gestiscono il N.T.

Categoria Z: raccoglie le apparecchiature sanitarie e i principali componenti delle stesse e riporta anche il loro codice CIVAB. Per apparecchiatura sanitaria si intende un dispositivo medico attivo utilizzato, da solo o in combinazione con altri dispositivi, nei processi terapeutici, diagnostici, riabilitativi, avente caratteristiche di bene durevole. Tale caratteristica, non presa in considerazione nella Direttiva europea, individua i dispositivi che rientrano tra i beni inventariabili (art. 2424 bis del Codice Civile).

Il Gruppo

Costituisce la 2° stratificazione gerarchica.

Sono presenti 123 gruppi anatomico/funzionali di dispositivi medici che rappresentano le varie differenziazioni in cui si distinguono i dispositivi contenuti nelle categorie. Vengono contraddistinti da un numero a due cifre da 01 a 99 per ognuna delle categorie.

Il numero 90 individua i gruppi contenenti dispositivi con caratteristiche varie, non riconducibili ai gruppi già esistenti. Il numero 99 “Altri”, viene riservato a dispositivi non compresi nei gruppi già esistenti, da classificare nei successivi aggiornamenti.

Il codice riservato al termine generico “Altri” deve essere utilizzato dagli utenti esclusivamente nei casi in cui il dispositivo medico non sia collocabile nei gruppi già esistenti e sarà oggetto di classificazione nei successivi aggiornamenti.

Un quadro riassuntivo che offre la visione immediata ed esplosa dei Gruppi contenuti in ciascuna categoria è rappresentato negli schemi allegati.

La Tipologia

Rappresenta la 3° stratificazione gerarchica.

Se del caso, si espande in più livelli di dettaglio (1°, 2°, 3°, 4° e 5°).

Nell’ambito del Gruppo di appartenenza ogni Tipologia contiene dispositivi caratterizzati da una ancor maggior affinità di utilizzo, destinazione d’uso o di metodica clinica.

In caso di dubbio, per una corretta collocazione o ricerca, si dovranno considerare sempre le caratteristiche peculiari del dispositivo medico preso in esame (cioè le caratteristiche anatomico-funzionali e di destinazione d’uso attribuite dal fabbricante).

Come già detto per i gruppi, la suddivisione “Altri”, con il numero 99 nel 1° livello di dettaglio, viene riservata a dispositivi non compresi nelle tipologie già esistenti, da classificare nei successivi aggiornamenti.

Il codice riservato al termine generico “Altri” deve essere utilizzato dagli utenti esclusivamente nei casi in cui il dispositivo medico non sia collocabile nelle suddivisioni già esistenti e tale tipologia sarà oggetto di continua e successiva verifica.

Ogni accessorio segue la codifica di classificazione CND del dispositivo con il quale è collegato, secondo la destinazione data dal fabbricante. Nel caso in cui un accessorio possa essere utilizzato con DM appartenenti a più raggruppamenti, dovrà essere collocato nella tipologia prevalente.

Nella identificazione dei Livelli di dettaglio è stato tenuto conto dei criteri sopra esposti, e, ove non applicabili, è stata considerata la metodica di utilizzo principale o prevalente e in subordine la tipologia dei materiali costituenti il DM in esame.

Nella scelta del livello di dettaglio è stato seguito il principio di definire quanto più possibile classi di prodotti omogenei, senza peraltro arrivare all’estremo della specificazione che avrebbe portato a classi con un unico prodotto.

Aggiornamento e manutenzione della CND

Allo stato attuale la CUD ritiene che la classificazione possa considerarsi definitiva e in grado di ricomprendere l’intero panorama dei dispositivi in uso.

Peraltro la CUD si impegna a rivedere la Classificazione con frequenza almeno annuale e ad introdurre eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari, soprattutto nel senso di esplodere le voci generiche o le voci che a seguito dell’evoluzione tecnologica, avessero bisogno di ulteriore livello di dettaglio.

Comunque ogni progetto di modifica sarà tempestivamente portato a conoscenza degli utenti con le più opportune forme di pubblicità.

reddito personale e benefici di legge per gli invalidi civili gravi.

sentenza Cassazione su reddito e invalidità..

dal sito:

http://www.uifnapoli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29:cassazione-invalidita-100-vale-solo-il-reddito-personale-dellinvalido&catid=11:diritto-previdenziale&Itemid=12

Cassazione – invalidità 100% – vale solo il reddito personale dell’invalido.
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IMPORTANTE SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI PENSIONE DI INABLITA’ CIVILE. LA SUPREMA CORTE HA CASSATO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA CHE, AI FINI DELLA EROGAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’, RITENEVA CHE DOVEVA FARSI RIFERIMENTO AL REDDITO FAMILIARE. CON LA SENTENZA N. 7259 DEL 25 MARZO 2009 LA CASSAZIONE HA RITENUTO CHE “AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEL REQUISITO REDDITUALE RICHIESTO PER LA PENSIONE DI INABILITA’ VA CONSIDERATO IL REDDITO DELL’INVALIDO ASSOGGETTABILE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELEL PERSONE FISICHE”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. CELLERINO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.M.L., nella qualità di procuratrice generale ad negozia della sig.ra D.J., in forza della procura generale ad negozia rilasciata per atto notaio Raniero Vanzi in Roma 19/09/2003 (rep. 48108 – 5339), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 58, presso lo studio dell’avvocato FERRI PIETRO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. S.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE LAZIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8092/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 21/11/2005 depositata il 28/12/2005;
viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI MASSIMO, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 28 dicembre 2005, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da D.J. nei confronti dell’INPS, della Regione Lazio e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede, accogliendo parzialmente la domanda avanzata con il ricorso introduttivo, le aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento soltanto dal 1 gennaio 2000, ma non la pensione di inabilità.
Quanto a quest’ultima prestazione, la Corte territoriale ha rilevato il difetto del requisito reddituale, non avendo l’appellante documentato i redditi dell’intero nucleo familiare, mentre, per l’indennità di accompagnamento, che generiche erano le critiche mosse dall’assistibile in ordine all’epoca di insorgenza delle condizioni di non autosufficienza, determinata dal consulente tecnico di ufficio in modo congruamente motivato con riferimento al deterioramento del quadro clinico verificatosi nel 1999/2000.
Per la cassazione della sentenza l’assistibile ha proposto ricorso con due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Istituto.
Disposta la trattazione della causa in Camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso come in atti.
Motivi della decisione
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26.
Addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto che ai fini del requisito del reddito per la prestazione in esame, debba farsi riferimento al reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia; mentre il denunciato art. 26, espressamente dispone che per la comparazione col c.d. limite reddituale, quale elemento costitutivo del diritto al beneficio, si deve tenere conto dei redditi dell’invalido e, se coniugato, dei redditi del coniuge.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata perchè non ha spiegato le ragioni in base alle quali va considerato, ai fini del requisito reddituale per la prestazione in questione, il reddito dei soggetti anagraficamente iscritti nello stato di famiglia, ancorchè non obbligati nei confronti dell’assistibile.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La L. 20 marzo 1971, n. 118, art. 12, nel disporre la concessione della pensione di inabilità ai mutilati ed invalidi civili, di età superiore agli anni diciotto e dichiarati totalmente inabili al lavoro, al secondo comma rinvia, quanto alle condizioni economiche per l’attribuzione del beneficio, a quelle previste dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come poi modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n. 114, recante norme per le pensioni sociali. In base all’art. 26, come innanzi modificato, potevano fruire della pensione sociale i cittadini con redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050, annue, e se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000, annue.
A norma del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 4, questi limiti di reddito per le pensioni di invalidità, con decorrenza dal 1 luglio 1980 sono stati elevati a L. 5.200.000, calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Come è stato già evidenziato da Cass. 22 marzo 2001 la locuzione “limiti di reddito … calcolati agli effetti IRPEF indica in modo chiaro come il legislatore, nel ritenere che debba avere rilievo solamente la situazione personale dell’invalido, abbia voluto prendere a parametro il reddito dell’assistibile assoggettabile all’IRPEF, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3 e ss., e successive modificazioni.
Tale principio è stato di recente confermato dalla pronuncia 9 luglio 2008 n. 18825, la quale richiama le precedenti affermazioni nello stesso senso di Cass. 21 ottobre 1994 n. 8668 e 11 dicembre 2002 n. 17664, ed esso trova conferma pure nella giurisprudenza costituzionale, ove si è evidenziato che il legislatore con il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, ha dato rilievo ai fini dell’erogazione della pensione di inabilità al solo limite di reddito individuale, e così anche nel caso dell’assegno corrisposto agli invalidi parziali, secondo quanto disposto dal medesimo art. 14 septies, nonchè dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, e poi ancora dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12, (v. Corte Costituzionale n. 400 del 1999 e n. 88 del 1992).
Del resto, il decreto del Ministero dell’Interno 10 gennaio 1996, concernente la determinazione per l’anno 1996 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonchè dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse, fissava in L. 21.103.645, il limite di reddito dell’assistibile per fruire della pensione di inabilità, senza fare alcun accenno al reddito dei componenti del nucleo familiare.
Non è perciò condivisibile il diverso orientamento elaborato da Cass. 20 novembre 2002 n. 16363 e da Cass. 19 novembre 2002 n. 16311, e ancora precedentemente da Cass. 1992 n. 8816, che ritengono doversi fare riferimento, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per la prestazione in esame, al reddito del nucleo familiare dell’assistibile, sol perchè il cit. art. 14 septies, al comma 4, non contempla l’esclusione, ai fini del calcolo del suddetto requisito reddituale dell’invalido, di quello percepito da altri componenti il suo nucleo familiare, così come invece espressamente previsto dal cit. art. 14 septies, comma 5, per l’assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17.
L’accoglimento del primo motivo comporta evidentemente l’assorbimento del secondo.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d’inabilità va considerato il reddito dell’invalido assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche“.
Il Giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009

tutela sulla discriminazione delle persone con handicap

dal sito :

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06067l.htm

Legge 1° marzo 2006, n. 67

“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006


Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2.

(Nozione di discriminazione)

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3.

(Tutela giurisdizionale)

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all’articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Art. 4.

(Legittimazione ad agire)

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

Cittadinanzattiva e visite di revisione…dal sito

http://www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-pit-salute/aree-di-tutela/invalidita-civile/rivedibilita.html

INVALIDITÀ E RIVEDIBILITÀ
(semplificazione degli accertamenti sanitari)

La legge n.80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell’invalidità civile.

In particolare, l’art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l’indennità di accompagnamento o di comunicazione e siano affetti da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione.

Con il Decreto 2 agosto 2007[1] il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l’ elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo.

NB. La procedura deve essere effettuata d’ufficio!!! Senza oneri o “incombenze” per il cittadino.

Una nota del Ministro della Salute[2] prima, seguita da una recente circolare dell’INPS[3], ha finalmente chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione dell’assegno.

Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi.

È l’INPS a dover avviare la procedura di verifica e ad occuparsi dell’intero iter.

L’ INPS, infatti, è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione.

Le ASL sono tenute ad inviare per tempo i fascicoli.

L’INPS dovrà valutare la documentazione giunta e redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà poi redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà restituire i fascicoli, corredati di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che non sarà più chiamato a visita.

Ciò avverrà sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all’ accompagno e/o all’ indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica.

Tutelati

Se hai presentato domanda di invalidità o di aggravamento e, nonostante i mesi trascorsi, non hai ancora ricevuto il verbale , l’assegno, o effettuato la visita:

  • hai il diritto di conoscere a che punto si trova la pratica;
  • invia questo Modulo per avere accesso alle informazioni .

Se hai l’invalidità al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o l’indennità di comunicazione:

controlla se la tua patologia rientra tra quelle esonerate dalla visita di rivedibilità (vedi tabella).

  • Se la tua patologia rientra, muoviti per tempo! Invia prima di essere convocato a visita, il Modulo in cui chiedi che venga attivata d’ufficio la procedura per l’esonero dalla rivedibilità
  • Se le amministrazioni non rispondono, rivolgiti ad una delle nostri sedi di Cittadinanzattiva – del Tribunale per i Diritti del Malato per ottenere indicazioni e sostegno.

….Un’ultima informazione
La legge 80/06 prevede inoltre, per i malati oncologici, il diritto ad ottenere la prima visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Se sei un malato oncologico, hai presentato domanda di invalidità, ed attendi di essere convocato a visita:

  • Hai il diritto di sollecitare la ASL ad effettuare l’accertamento medico legale. Puoi farlo scaricando ed inviando il seguente Modulo.

________________________________________
[1] Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007
[2] Nota Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento prevenzione e Comunicazione – Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria – Ufficio VII dell’EX Ministero della Salute. 30 maggio 2008
[3] messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727

inps e visite di revisione- utilità per tutti i richiamati con la SM e altre patologie ingravescenti

http://www.nessuno-perfetto.it/patologie_esenti_da_revisione_visite_di_accertamen.html

INPS: definizioni operative di handicap e disabilità
17 novembre 2008
Il 30 ottobre scorso l’INPS ha espresso, con il messaggio n. 23991 indicazioni interpretative su due definizioni: quella di handicap e quella di disabilità. Si tratta di interpretazioni che hanno ricadute importanti su due aspetti.
Il primo: la revisione dei certificati di handicap rilasciati ai sensi della Legge 104/1992.
Il secondo: l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni – ai sensi della Legge 68/1999 – di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.

Handicap e rivedibilità
Per la prima volta l’INPS fornisce alle proprie Commissioni di verifica alcune indicazioni metodologiche e interpretative legate al concetto di handicap. Le Commissioni di verifica, lo ricordiamo, sono deputate a controllare nella forma e nel merito tutti i verbali di invalidità, handicap (Legge 104/1992) e disabilità, rilasciati dalle Commissioni di accertamento delle Aziende Usl. Inoltre sono incaricate di effettuare i controlli a campione e quelli straordinari (esempio i 200mila controlli sui “falsi invalidi” previsti dalla recente Legge 133/2008).

L’INPS ricorda che l’handicap “pur fondando la sua sussistenza sulla presenza di una minorazione, lega le prestazioni/agevolazioni alla sussistenza di un addendo socio-relazionale e di contesto che non può essere ignorato e sul permanere del quale può significatamente fondarsi l’esigenza di revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che equigerarchicamente prevede l’operatore sociale nella costruzione del giudizio.”

L’INPS non cita l’esatta definizione di handicap grave previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”.
Per l’estensore del messaggio, che si rifà meramente al contesto e all’aspetto socio-relazionale, non è rilevante l’aspetto del carico assistenziale e dell’autonomia personale che divengono particolarmente severi in correlazione con minorazioni di particolare gravità.

L’INPS sostiene, quindi, che la certificazione di handicap non possa essere “congelata” non prevedendo revisione alcuna. È preferibile che i verbali di handicap prevedano una rivedibilità nel tempo.
L’affermazione appare in palese contrasto con quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 9 marzo 2006, n. 80 che prevede che “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”.

Di fronte a questa evidenza, l’INPS sostiene che il Decreto applicativo dell’articolo 6 della Legge 80/2006, e cioè il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, non avrebbe introdotto novità rispetto all’accertamento dell’handicap. Quindi l’esonero dalla ripetizione delle visite di accertamento sarebbe – secondo l’INPS – relativa solo alle invalidità civili.

Va ricordato che il Legislatore prevede – alla lettera – l’esonero anche per le visite mediche legate alla permanenza dell’handicap. Inoltre il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, richiama in premessa l’esonero dalla ripetizione delle visite non solo per l’invalidità, ma anche per l’handicap, a condizione che gli interessati siano titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazioni e la loro patologia rientri in quelle elencate nel decreto stesso. Infine – e questo è assai rilevante sotto il profilo medico-legale cui si rifà lo stesso INPS – nel Decreto citato ci si riferisce a “condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria;”. Pertanto la dimensione connessa al contesto e all’aspetto socio-relazionale, cioè all’handicap ai sensi della Legge 104/1992, è significativamente espressa anche dal Decreto.

questo trovato per caso e non verrà tradotto in quanto è utile solo a coloro che vivono in Italia.

e poi ancora questo sito:

da :

http://www.superabile.it/web/it/COMMUNITY/L%27esperto_risponde/Superabilex/info1197109843.html

e poi ancora:

questo preso da Cittadinanzattiva, modulo da valutare bene con un patronato :

http://www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-pit-salute/aree-di-tutela/invalidita-civile/rivedibilita.html

INVALIDITÀ E RIVEDIBILITÀ
(semplificazione degli accertamenti sanitari)

La legge n.80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell’invalidità civile.

In particolare, l’art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l’indennità di accompagnamento o di comunicazione e siano affetti da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione.

Con il Decreto 2 agosto 2007[1] il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l’ elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo.

NB. La procedura deve essere effettuata d’ufficio!!! Senza oneri o “incombenze” per il cittadino.

Una nota del Ministro della Salute[2] prima, seguita da una recente circolare dell’INPS[3], ha finalmente chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione dell’assegno.

Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi.

È l’INPS a dover avviare la procedura di verifica e ad occuparsi dell’intero iter.

L’ INPS, infatti, è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione.

Le ASL sono tenute ad inviare per tempo i fascicoli.

L’INPS dovrà valutare la documentazione giunta e redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà poi redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà restituire i fascicoli, corredati di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che non sarà più chiamato a visita.

Ciò avverrà sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all’ accompagno e/o all’ indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica.

Tutelati

Se hai presentato domanda di invalidità o di aggravamento e, nonostante i mesi trascorsi, non hai ancora ricevuto il verbale , l’assegno, o effettuato la visita:

  • hai il diritto di conoscere a che punto si trova la pratica;
  • invia questo Modulo per avere accesso alle informazioni .

Se hai l’invalidità al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o l’indennità di comunicazione:

controlla se la tua patologia rientra tra quelle esonerate dalla visita di rivedibilità (vedi tabella).

  • Se la tua patologia rientra, muoviti per tempo! Invia prima di essere convocato a visita, il Modulo in cui chiedi che venga attivata d’ufficio la procedura per l’esonero dalla rivedibilità
  • Se le amministrazioni non rispondono, rivolgiti ad una delle nostri sedi di Cittadinanzattiva – del Tribunale per i Diritti del Malato per ottenere indicazioni e sostegno.

….Un’ultima informazione
La legge 80/06 prevede inoltre, per i malati oncologici, il diritto ad ottenere la prima visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Se sei un malato oncologico, hai presentato domanda di invalidità, ed attendi di essere convocato a visita:

  • Hai il diritto di sollecitare la ASL ad effettuare l’accertamento medico legale. Puoi farlo scaricando ed inviando il seguente Modulo.

________________________________________
[1] Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007
[2] Nota Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento prevenzione e Comunicazione – Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria – Ufficio VII dell’EX Ministero della Salute. 30 maggio 2008
[3] messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727

All’Ufficio Invalidi Civili

c/o ASL ………………………….…..….

Via ……………………..…….., N. …….

Cap…..…. Città ………..……………….

e p.c. INPS – Sede Territoriale di ………………

Via ……………………..…….., N. …….

Cap…..…. Città ………..……………….

e p.c. Procura della Repubblica di …………….

Via ..……………………………….…….

Cap……. Città ………………………….

e p.c. Signor/a ………………………………..

Via ……………………………………..

Cap……. Città………………………….

Oggetto: Signor/ra …………………………………, nato/a a ………… il ……………..…………..;

Indennità di accompagnamento; esonero dalla visita di controllo della permanenza della

menomazione ex L. 80 del 2006, art. 6, comma 3; Esposto/querela.

La presente in nome e per conto del/la sign/ra ……………………………., la quale si è rivolta alla

nostra Associazione, che da oltre trent’anni tutela i diritti dei cittadini malati, al fine di vedersi

riconoscere dalla Spett.le ASL in indirizzo l’esonero ex L. 80/2006, dalla visita di controllo circa il

permanere dello stato di menomazione in forza del quale percepisce l’indennità di

accompagnamento.

PREMESSO CHE

– Il/la sign/ra ………………………………… è invalida civile al 100% e beneficia pertanto di

indennità di accompagnamento;

– l’ufficio invalidi civili competente c/o ASL …………………………… ha convocato

annualmente il/la sign/ra ………………………………… a visita di controllo al fine di

accertare il permanere dello stato di menomazione atto al riconoscimento dell’indennità di

accompagnamento;

– il/la sign/ra ………………………………… è affetta in particolare da

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………;

– inoltre, il/la sig.ra ………………………………… ha difficoltà …………………….. tali da

necessitare di …………………………….;

– per le ragioni sopra esposte, il/la sign/ra ………………………………… ha pertanto diritto ad

essere esonerata dalla visita di controllo per verificare il permanere dello stato di menomazione

ai sensi dell’art. 6, comma 3 della legge 9 marzo 2006, n. 80 e del successivo Decreto

Ministeriale di attuazione del 2 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2007, n. 225);

– con missiva datata ……………………… (precisare, numerandoli se si inviano allegati), il/la

sig.ra ………………………………… ha richiesto formalmente alla ASL

……………………… di essere esonerata dall’obbligo di sottoporsi a visita di controllo;

– le richieste del/la sign/ra ………………………………… sono rimaste prive di riscontro,

(oppure, ragione per cui si recava presso ………………………………………. od, anche

inviava una richiesta …………………………………………………………all….);

– Nonostante le missive e la diffida inviata, il/la sign/ra ………………………………… veniva

comunque contattato/a telefonicamente per essere nuovamente convocata a visita di controllo;

– allo stato, il/la sig.ra …………………………………… (spiegare le difficoltà in cui versa);

– da notizie informali acquisite, la situazione il/la sign/ra ………………………………… non

risulterebbe essere un caso isolato e si esprime pertanto riserva di condurre un’azione di portata

più ampia;

Tutto ciò premesso,

SI INVITA E DIFFIDA

La Commissione Invalidi Civili presso la ASL ………………………………. a riconoscere e dare

atto dello stato permanente di invalidità in cui versa il/la sign/ra …………………………………….

ex L. 80/2006 con il conseguente diritto ad essere esonerato/a dall’obbligo di sottoporsi a visita di

controllo annuale al fine del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, dandone

comunicazione scritta al/alla sign/ra e per conoscenza alla scrivente Associazione.

La presente è valida a tutti gli effetti quale esposto – querela e viene inviata per conoscenza alla

Procura della Repubblica, con la preghiera di verificare che la condotta posta in essere dalla ASL

……………………………… non integri gli estremi di reato, individuando eventualmente le

specifiche responsabilità. La scrivente Associazione chiede inoltre di essere informata in caso di

archiviazione della notizia di reato.

Restiamo in attesa di riscontro da parte della ASL ………………………… entro 15 giorni dalla

ricezione della presente, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà alla tutela della posizione

del/della sign/ra ……………………………….. con ogni iniziativa sarà ritenuta opportuna.

Luogo e data, …………………………………….

L’Associazione …………………………………..

Indirizzo ……………………….…………………

Cognome e Nome …………….………………….

Firma

……………………………………………………

INPS e SCLEROSI MULTIPLA e visite di revisione: come ci si deve comportare

questo articolo è preso dal sito AISM con sano copia incolla, ritenendo che sia una informazione importante per coloro che hanno sia la sclerosi multipla che altre patologie importanti  e riporta alcuni consigli.
consiglio caldamente di andare a leggere anche le indicazioni nel sito di handilex.org su come procedere e gli illeciti di INPS nei confronti di coloro che sono veri invalidi.
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=2010_07_falsi_invalidi
Al via i controlli dell’INPS: indicazioni utili per persone con SM
28/07/2010
Nei giorni scorsi hanno preso avvio i preannunciati controlli sui falsi invalidi. Per l’anno 2010 sono previste 100.000 visite di controllo, ulteriori 500.000 sono programmate per il successivo biennio. Molti stanno ricevendo una lettera dell’INPS e ci chiedono quale documentazione è necessaria per dimostrare la propria invalidità
Nei giorni scorsi hanno preso avvio i preannunciati controlli sui falsi invalidi; per l’anno 2010 sono previste 100.000 visite di controllo, ulteriori 500.000 sono programmate per il successivo biennio.
Molte persone con disabilità “vera”, tra cui non fanno eccezione le persone con SM, stanno ricevendo dall’INPS una lettera raccomandata in cui si chiede di inviare all’INPS, entro 15 giorni, la documentazione sanitaria relativa allo stato invalidante che ha dato luogo alla prestazione di cui la persona è titolare, nonché, eventualmente, ulteriore successiva certificazione sanitaria in proprio possesso. La richiesta dell’INPS è mirata a valutare la persistenza e la sussistenza dello stato invalidante.
Riceviamo al numero verde AISM telefonate da parte di persone che, ricevuta la lettera, non sanno come comportarsi: si chiedono quale sia la documentazione da inviare, se verranno convocati a visita diretta e se potranno ottenere l’esonero dalla eventuale visita ai sensi della L.80/2006. Ricordiamo che la Legge 80 stabilisce che “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti (…) che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”. Il successivo Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 ha poi individuato l’elenco di tali patologie e il tipo di documentazione sanitaria richiesta per attestarle, che dovrà accompagnare la relativa richiesta di esonero.
Purtroppo è noto che tale legge non è stata ancora diffusamente applicata, pertanto quella dei controlli straordinari può essere una sede dove far valere, in presenza dei requisiti previsti per legge, la possibilità di ottenere l’esonero da questa e/o successive visite di controllo.
Le persone con SM rientrano a pieno titolo nel novero delle “patologie stabilizzate o ingravescenti” per cui la legge prevede, quando è riconosciuta anche l’indennità di accompagnamento, l’esonero permanente dalle visite di revisione ordinarie e straordinarie. Il secondo requisito previsto dalla legge è che la situazione della persona sia inquadrabile in uno o più punti del Decreto Ministeriale 2 agosto 2007; il decreto non riporta singole diagnosi bensì condizioni patologiche, pertanto la sclerosi multipla può essere inquadrabile in uno o più dei seguenti punti:
4   ) perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori.
8   ) patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica .
11 ) deficit totale della visione.
In particolare, per “dimostrare” che la propria condizione di persona con SM rientra in uno di questi punti, occorrerà presentare certificazione medica specialistica che indichi chiaramente la corrispondenza della sintomatologia presentata dalla persona con uno o più dei punti presenti nell’elenco. Ogni punto precisa attraverso quali strumenti e modalità il medico debba certificare l’appartenenza alla condizione indicata nel punto stesso (es. per attestare che la situazione rientra nel punto 4) occorre presentare la “Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili”.)
Per maggiori chiarimenti sui controlli e per qualche utile suggerimento vi invitiamo a consultare l’apposita scheda elaborata da Carlo Giacobini, referente FISH e responsabile del sito handylex.
http://www.handylex.org/gun/controlli_inps_invalidi_che_fare.shtml

vi invito a leggere le informazioni inserite nel sito sovraindicato di handylex.org

non posso riportarlo per etica come indicato nel sito stesso dal direttore della testata.

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