reddito personale e benefici di legge per gli invalidi civili gravi.

sentenza Cassazione su reddito e invalidità..

dal sito:

http://www.uifnapoli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29:cassazione-invalidita-100-vale-solo-il-reddito-personale-dellinvalido&catid=11:diritto-previdenziale&Itemid=12

Cassazione – invalidità 100% – vale solo il reddito personale dell’invalido.
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IMPORTANTE SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI PENSIONE DI INABLITA’ CIVILE. LA SUPREMA CORTE HA CASSATO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA CHE, AI FINI DELLA EROGAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA’, RITENEVA CHE DOVEVA FARSI RIFERIMENTO AL REDDITO FAMILIARE. CON LA SENTENZA N. 7259 DEL 25 MARZO 2009 LA CASSAZIONE HA RITENUTO CHE “AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEL REQUISITO REDDITUALE RICHIESTO PER LA PENSIONE DI INABILITA’ VA CONSIDERATO IL REDDITO DELL’INVALIDO ASSOGGETTABILE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELEL PERSONE FISICHE”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. CELLERINO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.M.L., nella qualità di procuratrice generale ad negozia della sig.ra D.J., in forza della procura generale ad negozia rilasciata per atto notaio Raniero Vanzi in Roma 19/09/2003 (rep. 48108 – 5339), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 58, presso lo studio dell’avvocato FERRI PIETRO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. S.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE LAZIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8092/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 21/11/2005 depositata il 28/12/2005;
viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI MASSIMO, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 28 dicembre 2005, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da D.J. nei confronti dell’INPS, della Regione Lazio e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede, accogliendo parzialmente la domanda avanzata con il ricorso introduttivo, le aveva riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento soltanto dal 1 gennaio 2000, ma non la pensione di inabilità.
Quanto a quest’ultima prestazione, la Corte territoriale ha rilevato il difetto del requisito reddituale, non avendo l’appellante documentato i redditi dell’intero nucleo familiare, mentre, per l’indennità di accompagnamento, che generiche erano le critiche mosse dall’assistibile in ordine all’epoca di insorgenza delle condizioni di non autosufficienza, determinata dal consulente tecnico di ufficio in modo congruamente motivato con riferimento al deterioramento del quadro clinico verificatosi nel 1999/2000.
Per la cassazione della sentenza l’assistibile ha proposto ricorso con due motivi, cui ha resistito con controricorso l’Istituto.
Disposta la trattazione della causa in Camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso come in atti.
Motivi della decisione
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26.
Addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto che ai fini del requisito del reddito per la prestazione in esame, debba farsi riferimento al reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia; mentre il denunciato art. 26, espressamente dispone che per la comparazione col c.d. limite reddituale, quale elemento costitutivo del diritto al beneficio, si deve tenere conto dei redditi dell’invalido e, se coniugato, dei redditi del coniuge.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata perchè non ha spiegato le ragioni in base alle quali va considerato, ai fini del requisito reddituale per la prestazione in questione, il reddito dei soggetti anagraficamente iscritti nello stato di famiglia, ancorchè non obbligati nei confronti dell’assistibile.
Il ricorso è manifestamente fondato.
La L. 20 marzo 1971, n. 118, art. 12, nel disporre la concessione della pensione di inabilità ai mutilati ed invalidi civili, di età superiore agli anni diciotto e dichiarati totalmente inabili al lavoro, al secondo comma rinvia, quanto alle condizioni economiche per l’attribuzione del beneficio, a quelle previste dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come poi modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 16 aprile 1974, n. 114, recante norme per le pensioni sociali. In base all’art. 26, come innanzi modificato, potevano fruire della pensione sociale i cittadini con redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050, annue, e se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000, annue.
A norma del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 4, questi limiti di reddito per le pensioni di invalidità, con decorrenza dal 1 luglio 1980 sono stati elevati a L. 5.200.000, calcolati agli effetti dell’IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, rilevate dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Come è stato già evidenziato da Cass. 22 marzo 2001 la locuzione “limiti di reddito … calcolati agli effetti IRPEF indica in modo chiaro come il legislatore, nel ritenere che debba avere rilievo solamente la situazione personale dell’invalido, abbia voluto prendere a parametro il reddito dell’assistibile assoggettabile all’IRPEF, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3 e ss., e successive modificazioni.
Tale principio è stato di recente confermato dalla pronuncia 9 luglio 2008 n. 18825, la quale richiama le precedenti affermazioni nello stesso senso di Cass. 21 ottobre 1994 n. 8668 e 11 dicembre 2002 n. 17664, ed esso trova conferma pure nella giurisprudenza costituzionale, ove si è evidenziato che il legislatore con il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, ha dato rilievo ai fini dell’erogazione della pensione di inabilità al solo limite di reddito individuale, e così anche nel caso dell’assegno corrisposto agli invalidi parziali, secondo quanto disposto dal medesimo art. 14 septies, nonchè dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 54, e poi ancora dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12, (v. Corte Costituzionale n. 400 del 1999 e n. 88 del 1992).
Del resto, il decreto del Ministero dell’Interno 10 gennaio 1996, concernente la determinazione per l’anno 1996 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonchè dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse, fissava in L. 21.103.645, il limite di reddito dell’assistibile per fruire della pensione di inabilità, senza fare alcun accenno al reddito dei componenti del nucleo familiare.
Non è perciò condivisibile il diverso orientamento elaborato da Cass. 20 novembre 2002 n. 16363 e da Cass. 19 novembre 2002 n. 16311, e ancora precedentemente da Cass. 1992 n. 8816, che ritengono doversi fare riferimento, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per la prestazione in esame, al reddito del nucleo familiare dell’assistibile, sol perchè il cit. art. 14 septies, al comma 4, non contempla l’esclusione, ai fini del calcolo del suddetto requisito reddituale dell’invalido, di quello percepito da altri componenti il suo nucleo familiare, così come invece espressamente previsto dal cit. art. 14 septies, comma 5, per l’assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili di cui alla L. n. 118 del 1971, artt. 13 e 17.
L’accoglimento del primo motivo comporta evidentemente l’assorbimento del secondo.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d’inabilità va considerato il reddito dell’invalido assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche“.
Il Giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009

Caro Bomprezzi, ti quoto! :-)

Caro Franco Bomprezzi, ti quoto e mi permetto di riportare il tuo post da superando.it, perchè condivido appieno tutto il tuo malessere che poi è il nostro….

http://superando.it/content/view/7159/112/

Questa volta il danno è troppo grave per restare in silenzio

(di Franco Bomprezzi*)

È gravissimo lo stigma della copertina scelta nei giorni scorsi dal settimanale «Panorama», con il titolo “Scrocconi” e l’immagine di un Pinocchio in carrozzina, a introdurre un servizio sul fenomeno dei falsi invalidi. In quella copertina, infatti, non si distingue, si fa di ogni erba un fascio e si indica proprio la carrozzina, simbolo riconoscibile da tutti per denotare la disabilità vera. Tralasciando dunque anche lo scarso approfondimento di cui si avvale l’inchiesta – che si limita sostanzialmente a riproporre le veline dell’INPS, smentite dagli stessi medici dell’Istituto – il danno arrecato questa volta a un’intera parte del Paese è troppo grave per restare in silenzio

Dito puntato in primo piano. Sullo sfondo volto sfuocato di uomo
Per qualche giorno ho nutrito l’illusione che i festeggiamenti per l’Unità d’Italia stessero restituendo al Paese e ai suoi abitanti un autentico senso di appartenenza a una storia comune, e soprattutto a valori condivisi, rappresentati dalla Costituzione.
Ho perfino pensato che poteva essere un punto di svolta civile, “prepolitico”, non legato cioè alle continue e insopportabili lacerazioni provocate da un malinteso bipolarismo. Mi sono riconosciuto nelle parole del presidente Napolitano [se ne legga cliccando qui l’intervento letto in apertura delle celebrazioni del 17 marzo, N.d.R.], e mi ha fatto piacere vedere strade e teatri pieni di gente sorridente, con la bandierina tricolore e la coccarda. Il fatto è che pensavo all’Italia dello “stare insieme”, quella che riesce quasi sempre a trovare una soluzione ragionevole ai problemi e alle difficoltà, facendo appello a tolleranza, umanità, laboriosità, onestà, amicizia.
Mi sono ricordato di quando, da ragazzino, studiavo il Risorgimento su libri pieni di retorica nazionalista, ma comunque capaci di emozionarti per un’epopea nazionale all’interno della quale non era così difficile riconoscere almeno qualche risultato utile per tutti: la lingua comune, l’istruzione, la salute, la democrazia.
Mi sono sempre sentito “italiano” forse perché, nato a Firenze, a causa dei trasferimenti cui mio padre doveva sottoporsi per lavoro, ho vissuto non solo in Toscana, ma anche in Abruzzo e nel Veneto, prima di scegliere, da adulto, Milano e la Lombardia. Perciò ho amici e buoni ricordi in mezza Italia, e l’altra metà l’ho conosciuta negli anni dell’impegno sociale, nelle associazioni delle persone con disabilità, ad esempio.
Quando, da presidente della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), sono stato praticamente in tutte le Regioni italiane, vedendo da vicino le differenze e i punti in comune, apprezzando il lavoro difficile che famiglie e persone con disabilità devono compiere ogni giorno per combattere contro pregiudizi, barriere, ingiustizie, carenze normative e di servizi.

Ero dunque quasi sereno, sia pure senza che ve ne fosse davvero motivo, solo per una sensazione gradevole di una ventata di aria buona in un periodo così difficile di convivenza politica e sociale. Poi mi sono imbattuto nell’ultima copertina del settimanale «Panorama» [la si veda cliccando qui, N.d.R.]. Il titolo non ammette sfumature: Scrocconi. L’immagine non potrebbe essere più chiara: una carrozzina stilizzata, su cui siede un Pinocchio altrettanto stilizzato. Il sommario che rimanda a un’inchiesta “esclusiva” recita così: Invalidità inesistenti, certificati falsi, pensioni regalate. Ecco chi sono i furbi (e i loro complici) che fregano l’Inps. A nostre spese.
Ho avuto un trasalimento e un senso di nausea. Mi sono ricordato subito dei manifesti del nazismo che hanno accompagnato la campagna per la sterilizzazione dei disabili e poi per l’eutanasia, il cosiddetto “Programma T4” [se ne legga nel nostro sito tra l’altro cliccando qui, N.d.R.]. Anche allora, in piena crisi economica, comparvero manifesti (se ne veda un esempio cliccando qui), che legavano strettamente i sacrifici economici della povera gente agli sprechi per tenere in vita persone “improduttive”. I simboli, infatti, servono in epoche di questo tipo a deviare l’attenzione verso nemici sui quali scaricare le tensioni sociali.

In Italia la campagna sui falsi invalidi, partita su alcuni dati di fatto, comunque circoscritti e rispetto ai quali è necessario un approfondimento anche statistico, come fa da tempo, con grande rigore, la FISH (Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap), si è trasformata nel tempo in un esempio vergognoso di come si possano deviare risorse e competenze pubbliche verso obiettivi di drastica riduzione complessiva della spesa sociale, eliminando, attraverso procedure discutibili e spesso disumane di controllo dello stato di invalidità civile, pensioni e indennità assolutamente legittime (come testimonia l’altissima percentuale di ricorsi alla Magistratura vinti dai Cittadini).
Lo scriviamo e lo documentiamo da tempo. Le fonti non mancano, basta consultarle, basta fare bene il mestiere di giornalista, che richiede competenza e umiltà. E invece Stefano Vespa, fratello del più noto Bruno, si lancia in alcune pagine di densa scrittura, che sono semplicemente il “copia e incolla” delle veline dell’INPS, già smentite dagli stessi medici dell’Istituto. L’inchiesta “esclusiva”, quindi, fa cadere le braccia e non solo.
Ma al di là del giudizio sul pezzo pubblicato da «Panorama» (quanta distanza col newsmagazine al quale ero abbonato da giovane, quando lo dirigeva Lamberto Sechi…), la questione più grave e inquietante è la scelta di dedicare la copertina del settimanale a questo tema, nelle giornate dell’incubo nucleare, della crisi libica, dei tanti processi al premier, del federalismo che passa, della riforma della giustizia, tanto per citare argomenti assolutamente bipartisan.
Il direttore di «Panorama» non ha certo scelto questo tema in modo casuale. C’è un pensiero dietro, c’è sicuramente un disegno ben preciso. Lo stigma di quella copertina è gravissimo: in copertina non si distingue, si fa di ogni erba un fascio. Si indica la carrozzina, simbolo riconoscibile da tutti per denotare la disabilità, quella vera. Ritengo questa scelta assolutamente vergognosa e scorretta deontologicamente. Ovviamente siamo in regime di libera informazione, e l’articolo 21 della Costituzione vale per tutti, anche per «Panorama». Ma il danno arrecato questa volta a un’intera parte del Paese è troppo grave per passare in silenzio.

*Testo apparso anche in «FrancaMente», il blog senza barriere di Vita.blog, con il titolo Fratelli d’Italia o “scrocconi”?, qui ripreso con alcuni adattamenti.

Sul tema dei controlli delle certificazioni di invalidità, segnaliamo anche, sempre nel nostro sito: I ritardi dell’INPS e la pazienza sempre più scarsa dei Cittadini (di Carlo Giacobini, cliccare qui); Invalidità civile: dura denuncia dei medici dell’INPS (cliccare qui); Quei medici dell’INPS e l’Italia dei veri «responsabili» (di Franco Bomprezzi, cliccare qui); Le omissioni dell’INPS e lo sfacelo degli accertamenti (cliccare qui); Se «sparare sulla Croce Rossa» diventa uno sport ufficiale (di Antonio Bondavalli, cliccare qui); In troppi hanno scambiato l’INPS per l’ISTAT! (cliccare qui); Come gonfiare le statistiche dei «falsi invalidi» sulla pelle di quelli veri (cliccare qui); Perché la FISH critica l’INPS (cliccare qui); E se i giornalisti fanno bene il loro mestiere… (di Franco Bomprezzi, cliccare qui); A quei governanti che difendono il valore della famiglia e della vita… (di Varis Rossi, cliccare qui); Scarse e talora confuse le informazioni dall’INPS (di Francesca Bellafemmina, cliccare qui); Disabilità: quanto mi costi! (di Marino Marini, cliccare qui).
Ultimo aggiornamento (lunedì 21 marzo 2011 11:04)