Malattia e diritti: l'avvocato mi scrive!

Per gentile concessione, una risposta ad un mio quesito da parte dell’Avvocato.

i nostri diritti come lavoratori in malattia.

Silvia Bruzzone – Avvocato –

Il lavoratore, pubblico o privato, che si assenta per malattia  ha diritto a un periodo, detto  di comporto, durante il quale gli viene garantito il mantenimento del posto di lavoro e la retribuzione economica. Durante tale periodo, variabile in base ai singoli contratti collettivi, il datore di lavoro ha il divieto di licenziare il lavoratore.

Di solito, il contratto distingue due ipotesi: il comporto secco, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di un’unica malattia di lunga durata, e il comporto per sommatoria, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di più malattie non consecutive (ad esempio nel contratto può essere indicato un certo numero di giorni nell’arco degli ultimi 3 anni). Occorre comunque sempre verificare quanto riportato nel contratto avvalendosi del conteggio fatto da un studi legali specializzati o da Patronati.
Scaduto il termine di comporto, il lavoratore può essere licenziato anche se seriamente malato a meno che non si dia dimostrazione del fatto che le ripetute assenze erano dovute a episodi dovuti ad inadempienze rispetto alle indicazioni fornite dal medico competente o per evidenti violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La legge e la contrattazione collettiva nazionale impongono al lavoratore, in caso di malattia, precisi obblighi nei confronti del datore di lavoro. Per i lavoratori a tempo indeterminato dell’industria, dell’agricoltura, per gli apprendisti e per i lavoratori sospesi, spetta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun anno solare: i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza l’Inps provvede al pagamento.
Durante la malattia il lavoratore (anche extracomunitario) percepisce, in sostituzione della retribuzione, la relativa indennità.
Quest’ultima spetta:
alla quasi totalità degli operai del settore privato;
agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio);
ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell’inizio della malattia.
ai lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all’indennità di malattia spetta per periodi non superiori all’attività svolta nell’ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui, e cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro; è garantita comunque fino a 30 giorni di malattia anche se nell’ultimo anno il lavoro è stato svolto per meno di 30 giorni;
ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’indennità spetta a condizione che risultino iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell’anno precedente o, in caso di primo anno di iscrizione, previo rilascio del certificato d’iscrizione d’urgenza;
ai lavoratori in part-time verticale l’indennità spetta solo per le giornate in cui è previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non vengono, quindi, indennizzate le giornate di pausa contrattuale;
ai lavoratori parasubordinati spetta, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, l’indennità in caso di ricovero ospedaliero e, dal 1° gennaio 2007, spetta anche l’indennità giornaliera di malattia, interamente a carico dell’Inps.
L’indennità di malattia, il cui importo è pari al 50% di quello corrisposto in caso di ricovero ospedaliero, spetta per un numero massimo di giorni pari a 1/6 delle giornate lavorate nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, e comunque per almeno 20 giorni.

Nessuna indennità di malattia è prevista per il lavoratori autonomi e per i collaboratori familiari (colf e badanti).

Il trattamento economico per i dipendenti pubblici presenta delle peculiarità: per i periodi di malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza il lavoratore ha diritto al trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o compenso aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
E’ bene verificare le relative clausole nel proprio contratto collettivo nazionale di comparto.

Il Decreto Brunetta del 2008 specifica che “resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Il trattamento economico relativo ai congedi viene regolamentato dai singoli contratti di lavoro nazionali.
Data la diversità dei CCLN, occorre presentare all’amministrazione di appartenenza che deve accettare la domanda di congedo, un accertamento da parte della commissione ASL.
Ai medici legali delle ASL che si devono pronunciare  sulla sussistenza della “grave patologia” e della terapia salvavita  è necessario presentare:
copia del contratto collettivo di lavoro, del comparto in cui lavora la persona;
certificato di diagnosi;
certificazione del neurologo curante in cui si indica il tipo di terapia effettivamente praticata e i relativi giorni (date) di somministrazione, oltre alla presunta durata della stessa; nel certificato deve essere dettagliatamente indicato quali siano gli effetti collaterali della terapia per il singolo individuo che privano lo stessa della capacità lavorativa e che  rendono necessaria l’assenza dal lavoro.

Non essendoci dei parametri stabiliti per legge, per le commissioni ASL, per individuare i casi effettivamente da certificare, risultano fondamentali le relazioni specialistiche chiare e complete.
Nel caso in cui, nonostante le indicazioni fornite sui trattamenti farmacologici e le indicazioni riguardanti il caso specifico della persona con SM, la commissione neghi i il congedo, si può  fare  ricorso all’autorità giudiziaria.

a cura di Avv. Silvia Bruzzone
htpp:www.avvsilviabruzzone.com

inps e visite di revisione- utilità per tutti i richiamati con la SM e altre patologie ingravescenti

http://www.nessuno-perfetto.it/patologie_esenti_da_revisione_visite_di_accertamen.html

INPS: definizioni operative di handicap e disabilità
17 novembre 2008
Il 30 ottobre scorso l’INPS ha espresso, con il messaggio n. 23991 indicazioni interpretative su due definizioni: quella di handicap e quella di disabilità. Si tratta di interpretazioni che hanno ricadute importanti su due aspetti.
Il primo: la revisione dei certificati di handicap rilasciati ai sensi della Legge 104/1992.
Il secondo: l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni – ai sensi della Legge 68/1999 – di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.

Handicap e rivedibilità
Per la prima volta l’INPS fornisce alle proprie Commissioni di verifica alcune indicazioni metodologiche e interpretative legate al concetto di handicap. Le Commissioni di verifica, lo ricordiamo, sono deputate a controllare nella forma e nel merito tutti i verbali di invalidità, handicap (Legge 104/1992) e disabilità, rilasciati dalle Commissioni di accertamento delle Aziende Usl. Inoltre sono incaricate di effettuare i controlli a campione e quelli straordinari (esempio i 200mila controlli sui “falsi invalidi” previsti dalla recente Legge 133/2008).

L’INPS ricorda che l’handicap “pur fondando la sua sussistenza sulla presenza di una minorazione, lega le prestazioni/agevolazioni alla sussistenza di un addendo socio-relazionale e di contesto che non può essere ignorato e sul permanere del quale può significatamente fondarsi l’esigenza di revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che equigerarchicamente prevede l’operatore sociale nella costruzione del giudizio.”

L’INPS non cita l’esatta definizione di handicap grave previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”.
Per l’estensore del messaggio, che si rifà meramente al contesto e all’aspetto socio-relazionale, non è rilevante l’aspetto del carico assistenziale e dell’autonomia personale che divengono particolarmente severi in correlazione con minorazioni di particolare gravità.

L’INPS sostiene, quindi, che la certificazione di handicap non possa essere “congelata” non prevedendo revisione alcuna. È preferibile che i verbali di handicap prevedano una rivedibilità nel tempo.
L’affermazione appare in palese contrasto con quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 9 marzo 2006, n. 80 che prevede che “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”.

Di fronte a questa evidenza, l’INPS sostiene che il Decreto applicativo dell’articolo 6 della Legge 80/2006, e cioè il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, non avrebbe introdotto novità rispetto all’accertamento dell’handicap. Quindi l’esonero dalla ripetizione delle visite di accertamento sarebbe – secondo l’INPS – relativa solo alle invalidità civili.

Va ricordato che il Legislatore prevede – alla lettera – l’esonero anche per le visite mediche legate alla permanenza dell’handicap. Inoltre il Decreto ministeriale 2 agosto 2007, richiama in premessa l’esonero dalla ripetizione delle visite non solo per l’invalidità, ma anche per l’handicap, a condizione che gli interessati siano titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazioni e la loro patologia rientri in quelle elencate nel decreto stesso. Infine – e questo è assai rilevante sotto il profilo medico-legale cui si rifà lo stesso INPS – nel Decreto citato ci si riferisce a “condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria;”. Pertanto la dimensione connessa al contesto e all’aspetto socio-relazionale, cioè all’handicap ai sensi della Legge 104/1992, è significativamente espressa anche dal Decreto.

questo trovato per caso e non verrà tradotto in quanto è utile solo a coloro che vivono in Italia.

e poi ancora questo sito:

da :

http://www.superabile.it/web/it/COMMUNITY/L%27esperto_risponde/Superabilex/info1197109843.html

e poi ancora:

questo preso da Cittadinanzattiva, modulo da valutare bene con un patronato :

http://www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-pit-salute/aree-di-tutela/invalidita-civile/rivedibilita.html

INVALIDITÀ E RIVEDIBILITÀ
(semplificazione degli accertamenti sanitari)

La legge n.80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell’invalidità civile.

In particolare, l’art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l’indennità di accompagnamento o di comunicazione e siano affetti da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione.

Con il Decreto 2 agosto 2007[1] il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l’ elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo.

NB. La procedura deve essere effettuata d’ufficio!!! Senza oneri o “incombenze” per il cittadino.

Una nota del Ministro della Salute[2] prima, seguita da una recente circolare dell’INPS[3], ha finalmente chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione dell’assegno.

Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi.

È l’INPS a dover avviare la procedura di verifica e ad occuparsi dell’intero iter.

L’ INPS, infatti, è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione.

Le ASL sono tenute ad inviare per tempo i fascicoli.

L’INPS dovrà valutare la documentazione giunta e redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà poi redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà restituire i fascicoli, corredati di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che non sarà più chiamato a visita.

Ciò avverrà sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all’ accompagno e/o all’ indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica.

Tutelati

Se hai presentato domanda di invalidità o di aggravamento e, nonostante i mesi trascorsi, non hai ancora ricevuto il verbale , l’assegno, o effettuato la visita:

  • hai il diritto di conoscere a che punto si trova la pratica;
  • invia questo Modulo per avere accesso alle informazioni .

Se hai l’invalidità al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o l’indennità di comunicazione:

controlla se la tua patologia rientra tra quelle esonerate dalla visita di rivedibilità (vedi tabella).

  • Se la tua patologia rientra, muoviti per tempo! Invia prima di essere convocato a visita, il Modulo in cui chiedi che venga attivata d’ufficio la procedura per l’esonero dalla rivedibilità
  • Se le amministrazioni non rispondono, rivolgiti ad una delle nostri sedi di Cittadinanzattiva – del Tribunale per i Diritti del Malato per ottenere indicazioni e sostegno.

….Un’ultima informazione
La legge 80/06 prevede inoltre, per i malati oncologici, il diritto ad ottenere la prima visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Se sei un malato oncologico, hai presentato domanda di invalidità, ed attendi di essere convocato a visita:

  • Hai il diritto di sollecitare la ASL ad effettuare l’accertamento medico legale. Puoi farlo scaricando ed inviando il seguente Modulo.

________________________________________
[1] Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007
[2] Nota Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento prevenzione e Comunicazione – Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria – Ufficio VII dell’EX Ministero della Salute. 30 maggio 2008
[3] messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727

All’Ufficio Invalidi Civili

c/o ASL ………………………….…..….

Via ……………………..…….., N. …….

Cap…..…. Città ………..……………….

e p.c. INPS – Sede Territoriale di ………………

Via ……………………..…….., N. …….

Cap…..…. Città ………..……………….

e p.c. Procura della Repubblica di …………….

Via ..……………………………….…….

Cap……. Città ………………………….

e p.c. Signor/a ………………………………..

Via ……………………………………..

Cap……. Città………………………….

Oggetto: Signor/ra …………………………………, nato/a a ………… il ……………..…………..;

Indennità di accompagnamento; esonero dalla visita di controllo della permanenza della

menomazione ex L. 80 del 2006, art. 6, comma 3; Esposto/querela.

La presente in nome e per conto del/la sign/ra ……………………………., la quale si è rivolta alla

nostra Associazione, che da oltre trent’anni tutela i diritti dei cittadini malati, al fine di vedersi

riconoscere dalla Spett.le ASL in indirizzo l’esonero ex L. 80/2006, dalla visita di controllo circa il

permanere dello stato di menomazione in forza del quale percepisce l’indennità di

accompagnamento.

PREMESSO CHE

– Il/la sign/ra ………………………………… è invalida civile al 100% e beneficia pertanto di

indennità di accompagnamento;

– l’ufficio invalidi civili competente c/o ASL …………………………… ha convocato

annualmente il/la sign/ra ………………………………… a visita di controllo al fine di

accertare il permanere dello stato di menomazione atto al riconoscimento dell’indennità di

accompagnamento;

– il/la sign/ra ………………………………… è affetta in particolare da

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………;

– inoltre, il/la sig.ra ………………………………… ha difficoltà …………………….. tali da

necessitare di …………………………….;

– per le ragioni sopra esposte, il/la sign/ra ………………………………… ha pertanto diritto ad

essere esonerata dalla visita di controllo per verificare il permanere dello stato di menomazione

ai sensi dell’art. 6, comma 3 della legge 9 marzo 2006, n. 80 e del successivo Decreto

Ministeriale di attuazione del 2 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2007, n. 225);

– con missiva datata ……………………… (precisare, numerandoli se si inviano allegati), il/la

sig.ra ………………………………… ha richiesto formalmente alla ASL

……………………… di essere esonerata dall’obbligo di sottoporsi a visita di controllo;

– le richieste del/la sign/ra ………………………………… sono rimaste prive di riscontro,

(oppure, ragione per cui si recava presso ………………………………………. od, anche

inviava una richiesta …………………………………………………………all….);

– Nonostante le missive e la diffida inviata, il/la sign/ra ………………………………… veniva

comunque contattato/a telefonicamente per essere nuovamente convocata a visita di controllo;

– allo stato, il/la sig.ra …………………………………… (spiegare le difficoltà in cui versa);

– da notizie informali acquisite, la situazione il/la sign/ra ………………………………… non

risulterebbe essere un caso isolato e si esprime pertanto riserva di condurre un’azione di portata

più ampia;

Tutto ciò premesso,

SI INVITA E DIFFIDA

La Commissione Invalidi Civili presso la ASL ………………………………. a riconoscere e dare

atto dello stato permanente di invalidità in cui versa il/la sign/ra …………………………………….

ex L. 80/2006 con il conseguente diritto ad essere esonerato/a dall’obbligo di sottoporsi a visita di

controllo annuale al fine del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, dandone

comunicazione scritta al/alla sign/ra e per conoscenza alla scrivente Associazione.

La presente è valida a tutti gli effetti quale esposto – querela e viene inviata per conoscenza alla

Procura della Repubblica, con la preghiera di verificare che la condotta posta in essere dalla ASL

……………………………… non integri gli estremi di reato, individuando eventualmente le

specifiche responsabilità. La scrivente Associazione chiede inoltre di essere informata in caso di

archiviazione della notizia di reato.

Restiamo in attesa di riscontro da parte della ASL ………………………… entro 15 giorni dalla

ricezione della presente, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà alla tutela della posizione

del/della sign/ra ……………………………….. con ogni iniziativa sarà ritenuta opportuna.

Luogo e data, …………………………………….

L’Associazione …………………………………..

Indirizzo ……………………….…………………

Cognome e Nome …………….………………….

Firma

……………………………………………………