{"id":1345,"date":"2013-02-03T19:39:21","date_gmt":"2013-02-03T18:39:21","guid":{"rendered":"http:\/\/viscontitoscoalda.com\/?p=1345"},"modified":"2013-02-03T19:39:21","modified_gmt":"2013-02-03T18:39:21","slug":"malattia-e-diritti-lavvocato-mi-scrive","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/viscontitoscoalda.com\/index.php\/2013\/02\/03\/malattia-e-diritti-lavvocato-mi-scrive\/","title":{"rendered":"Malattia e diritti: l&#039;avvocato mi scrive!"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Per gentile concessione, una risposta ad un mio quesito da parte dell&#8217;Avvocato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">i nostri diritti come lavoratori in malattia.<\/p>\n<address style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><a href=\"http:\/\/htpp:www.avvsilviabruzzone.com\">Silvia Bruzzone &#8211; Avvocato &#8211; <\/a><\/strong><\/span><br \/>\n<\/address>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il lavoratore, pubblico o privato, che si assenta per malattia\u00a0 ha diritto a un periodo, detto\u00a0 di comporto, durante il quale gli viene garantito il mantenimento del posto di lavoro e la retribuzione economica. Durante tale periodo, variabile in base ai singoli contratti collettivi, il datore di lavoro ha il divieto di licenziare il lavoratore.<\/p>\n<p>Di solito, il contratto distingue due ipotesi: il comporto secco, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di un\u2019unica malattia di lunga durata, e il comporto per sommatoria, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di pi\u00f9 malattie non consecutive (ad esempio nel contratto pu\u00f2 essere indicato un certo numero di giorni nell\u2019arco degli ultimi 3 anni). Occorre comunque sempre verificare quanto riportato nel contratto avvalendosi del conteggio fatto da un studi legali specializzati o da Patronati.<br \/>\nScaduto il termine di comporto, il lavoratore pu\u00f2 essere licenziato anche se seriamente malato a meno che non si dia dimostrazione del fatto che le ripetute assenze erano dovute a episodi dovuti ad inadempienze rispetto alle indicazioni fornite dal medico competente o per evidenti violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.<\/p>\n<p>La legge e la contrattazione collettiva nazionale impongono al lavoratore, in caso di malattia, precisi obblighi nei confronti del datore di lavoro. Per i lavoratori a tempo indeterminato dell\u2019industria, dell\u2019agricoltura, per gli apprendisti e per i lavoratori sospesi, spetta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun anno solare: i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza l&#8217;Inps provvede al pagamento.<br \/>\nDurante la malattia il lavoratore (anche extracomunitario) percepisce, in sostituzione della retribuzione, la relativa indennit\u00e0.<br \/>\nQuest&#8217;ultima spetta:<br \/>\nalla quasi totalit\u00e0 degli operai del settore privato;<br \/>\nagli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio);<br \/>\nai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purch\u00e9 il lavoro sia cessato o sospeso da non pi\u00f9 di 60 giorni prima dell&#8217;inizio della malattia.<br \/>\nai lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all&#8217;indennit\u00e0 di malattia spetta per periodi non superiori all&#8217;attivit\u00e0 svolta nell&#8217;ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui, e cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro; \u00e8 garantita comunque fino a 30 giorni di malattia anche se nell&#8217;ultimo anno il lavoro \u00e8 stato svolto per meno di 30 giorni;<br \/>\nai lavoratori agricoli a tempo determinato l&#8217;indennit\u00e0 spetta a condizione che risultino iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell&#8217;anno precedente o, in caso di primo anno di iscrizione, previo rilascio del certificato d&#8217;iscrizione d&#8217;urgenza;<br \/>\nai lavoratori in part-time verticale l&#8217;indennit\u00e0 spetta solo per le giornate in cui \u00e8 previsto lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa. Non vengono, quindi, indennizzate le giornate di pausa contrattuale;<br \/>\nai lavoratori parasubordinati spetta, per un massimo di 180 giorni nell&#8217;anno solare, l&#8217;indennit\u00e0 in caso di ricovero ospedaliero e, dal 1\u00b0 gennaio 2007, spetta anche l&#8217;indennit\u00e0 giornaliera di malattia, interamente a carico dell&#8217;Inps.<br \/>\nL&#8217;indennit\u00e0 di malattia, il cui importo \u00e8 pari al 50% di quello corrisposto in caso di ricovero ospedaliero, spetta per un numero massimo di giorni pari a 1\/6 delle giornate lavorate nei 12 mesi precedenti l\u2019inizio della malattia, e comunque per almeno 20 giorni.<\/p>\n<p>Nessuna indennit\u00e0 di malattia \u00e8 prevista per il lavoratori autonomi e per i collaboratori familiari (colf e badanti).<\/p>\n<p>Il trattamento economico per i dipendenti pubblici presenta delle peculiarit\u00e0: per i periodi di malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza il lavoratore ha diritto al trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennit\u00e0 o compenso aventi carattere fisso e continuativo, nonch\u00e9 di ogni altro trattamento accessorio.<br \/>\nE&#8217; bene verificare le relative clausole nel proprio contratto collettivo nazionale di comparto.<\/p>\n<p>Il Decreto Brunetta del 2008 specifica che \u201cresta fermo il trattamento pi\u00f9 favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonch\u00e9 per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.<br \/>\nIl trattamento economico relativo ai congedi viene regolamentato dai singoli contratti di lavoro nazionali.<br \/>\nData la diversit\u00e0 dei CCLN, occorre presentare all\u2019amministrazione di appartenenza che deve accettare la domanda di congedo, un accertamento da parte della commissione ASL.<br \/>\nAi medici legali delle ASL che si devono pronunciare\u00a0 sulla sussistenza della \u201cgrave patologia\u201d e della terapia salvavita\u00a0 \u00e8 necessario presentare:<br \/>\ncopia del contratto collettivo di lavoro, del comparto in cui lavora la persona;<br \/>\ncertificato di diagnosi;<br \/>\ncertificazione del neurologo curante in cui si indica il tipo di terapia effettivamente praticata e i relativi giorni (date) di somministrazione, oltre alla presunta durata della stessa; nel certificato deve essere dettagliatamente indicato quali siano gli effetti collaterali della terapia per il singolo individuo che privano lo stessa della capacit\u00e0 lavorativa e che\u00a0 rendono necessaria l&#8217;assenza dal lavoro.<\/p>\n<p>Non essendoci dei parametri stabiliti per legge, per le commissioni ASL, per individuare i casi effettivamente da certificare, risultano fondamentali le relazioni specialistiche chiare e complete.<br \/>\nNel caso in cui, nonostante le indicazioni fornite sui trattamenti farmacologici e le indicazioni riguardanti il caso specifico della persona con SM, la commissione neghi i il congedo, si pu\u00f2\u00a0 fare\u00a0 ricorso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n<p>a cura di Avv. Silvia Bruzzone<br \/>\n<strong><span style=\"color: #ff0000;\"><a href=\"http:\/\/htpp:www.avvsilviabruzzone.com\">htpp:www.avvsilviabruzzone.com<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per gentile concessione, una risposta ad un mio quesito da parte dell&#8217;Avvocato. i nostri diritti come lavoratori in malattia. 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