{"id":928,"date":"2011-04-06T17:20:49","date_gmt":"2011-04-06T15:20:49","guid":{"rendered":"http:\/\/viscontitoscoalda.com\/?p=928"},"modified":"2011-04-06T17:20:49","modified_gmt":"2011-04-06T15:20:49","slug":"trib-casale-monferrato-7-maggio-2010-giud-a-pellegri-evitare-il-dolore-e-doveroso-maria-rita-mottola","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/viscontitoscoalda.com\/index.php\/2011\/04\/06\/trib-casale-monferrato-7-maggio-2010-giud-a-pellegri-evitare-il-dolore-e-doveroso-maria-rita-mottola\/","title":{"rendered":"\u201cTrib. Casale Monferrato, 7 maggio 2010, giud. A. Pellegri &#8211; \u201cEVITARE IL DOLORE E\u2019 DOVEROSO?\u201d &#8211; Maria Rita MOTTOLA"},"content":{"rendered":"<h3><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><a href=\"http:\/\/www.personaedanno.it\/cms\/data\/articoli\/018520.aspx\">Evitare il dolore \u00e8 doveroso<\/a><\/span><\/span><\/h3>\n<h3><span style=\"color: #ff0000;\"><a href=\"http:\/\/www.personaedanno.it\/cms\/data\/articoli\/018520.aspx\">Persona e danno <\/a><\/span><\/h3>\n<h3><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><strong><a href=\"http:\/\/www.cendonpartners.it\/\">PERSONA e Diritti &#8211; Cendon e Partners<\/a><\/strong><\/span><\/span><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/Users\/alda\/AppData\/Local\/Temp\/moz-screenshot-4.png\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">24 giugno 2010<br \/>\n\u201cTrib. Casale Monferrato, 7 maggio 2010, giud. A. Pellegri &#8211; \u201cEVITARE IL DOLORE E\u2019 DOVEROSO?\u201d &#8211;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #0000ff;\"><a href=\"http:\/\/www.personaedanno.it\/cms\/data\/autori\/006899.aspx\">Maria Rita Mottola<\/a><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso \u00e8 particolarmente penoso: un giovane a seguito di un incidente stradale rimane in stato di coma per moltissimo tempo, al risveglio \u00e8 affetto da una paresi che lo limita in ogni movimento, dimesso con la diagnosi di &lt; &gt;. Come confermato dai consulenti cui era stata affidata la consulenza, la condizione neurologica riscontrata comporta \u00abun deficit di forza ai quattro arti, associato ad aumento del tono muscolare di tipo \u201cpiramidale\u201d, con conseguenti retrazioni tendinee e sintomatologia dolorosa\u00bb.<br \/>\nI genitori vengono a conoscenza che esiste un intervento che consente l\u2019impianto della cos\u00ec detta pompa per l\u2019amministrazione intratecale di Bacoflen ed alle connesse terapie riabilitative. La possibilit\u00e0 di immettere direttamente nel midollo spinale il farmaco consente di agire con maggiore efficacia e minori effetti collaterali. (il non nuocere a cui si riferisce il giuramento di Ippocrate).<br \/>\nTale terapia \u00e8 effettuata negli Stati Uniti e i genitori chiedono all\u2019ASL competente di sostenere le spese necessarie. Il Centro di riferimento regionale presso l&#8217;Azienda Ospedaliera C.T.O di Torino esprimeva parere sfavorevole al ricovero all&#8217;estero, ed anche le richieste successive ottennero un diniego.<br \/>\nI genitori decisero di intervenire ugualmente. La causa nasce pertanto come richiesta di riconoscimento del rimborso per spese sanitarie effettuate all\u2019estero ai sensi dell\u2019art. 3 della l. 23 Ottobre 1985, n. 595che regolamenta le modalit\u00e0 per l\u2019erogazione delle prestazioni sanitarie indirette, e cos\u00ec precisamente recita &lt; &gt;<br \/>\nI criteri per l\u2019attuazione della norma sono stabiliti con il  D.M. 3 Novembre 1989 del Ministro della Sanit\u00e0 che, tra l\u2019altro stabilisce che il paziente pu\u00f2 recarsi all\u2019estero per effettuare la cura o l\u2019intervento qualora &lt; &gt;. Detto decreto ancora precisa che non \u00e8 indispensabile la preventiva autorizzazione nei casi di comprovata eccezionale gravit\u00e0 e urgenza.<br \/>\nIl giudicante, esaminate una serie di questioni pregiudiziali e preliminari favorevolmente al ricorrente, entra nel merito della controversia.<br \/>\nQui interessa richiamare la questione giurisdizionale risolta a favore del giudice ordinario con richiamo espresso alla giurisprudenza della Cassazione in un caso del tutto simile.<br \/>\n\u00abLa devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, disposta dall&#8217;art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 per le controversie \u201criguardanti le attivit\u00e0 e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell&#8217;espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell&#8217;ambito del Servizio sanitario nazionale\u201d, \u00e8 esclusa &#8211; per espressa previsione della stessa disposizione &#8211; per le controversie relative a \u201crapporti individuali di utenza con i soggetti privati&#8221;, tra le quali sono da includere le controversie promosse da singoli utenti del Servizio sanitario per ottenere le prestazioni cui lo stesso \u00e8 istituzionalmente preposto, relativamente alle quali l&#8217;individuazione del giudice fornito di giurisdizione deve dunque avvenire non in base al criterio della materia, ma in base a quello della consistenza della situazione giuridica di cui si domanda la tutela, vale a dire riconoscendosi la sussistenza della giurisdizione ordinaria relativamente ai diritti soggettivi ovvero quella generale di legittimit\u00e0 del giudice amministrativo relativamente agli interessi legittimi (nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla pretesa giudiziale di rimborso di spese sostenute per prestazioni chirurgiche indifferibili, che la struttura sanitaria pubblica non era in condizioni di assicurare)\u00bb. (Cass., Sez. U, 9 agosto 2000, n. 558).<br \/>\nDel resto il ragionamento regge a eventuali contestazioni perch\u00e9 il giudice decidendo il merito della controversia ritiene che nel caso di specie siano integrati i requisiti dell\u2019eccezionale gravit\u00e0 ed urgenza richiesti dall\u2019art. 7 del succitato D.M. che non rende necessaria la preventiva autorizzazione.<br \/>\nSe, dunque, la possibilit\u00e0 di recarsi all\u2019estero per le terapie, senza iniziare alcun procedimento amministrativo, la norma tratta l\u2019ipotesi de quo alla stregua di un diritto soggettivo (spendo e poi chiedo il rimborso), e non a mero interesse legittimo (chiedo per ottenere l\u2019autorizzazione). Da tale argomentazione discende la competenza del giudice ordinario, giudice dei diritti.<br \/>\nLe argomentazioni poste a sostegno dell\u2019opposizione al rimborso da parte dell\u2019ASL competente sono facilmente contestabili alla luce della qualifica di diritto primario dato ormai da tempo da giurisprudenza e  dottrina, al bene salute.<br \/>\nLe norme in materia di consenso informato hanno ulteriormente approfondito la nozione di salute. E\u2019 oggi innegabile che la guarigione clinica non possa essere considerata coincidente con il benessere fisico e psichico che sicuramente \u00e8 altra cosa, ma \u00e8 lo scopo finale sia delle norme poste a tutela della salute sia dell\u2019attivit\u00e0 medica.<br \/>\nDi recente la Corte Costituzionale ha negato l\u2019incostituzionalit\u00e0 della norma regionale che limitava i compensi a strutture convenzionate con la seguente motivazione &lt;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dovere della struttura sanitaria \u00e8 intervenire al fine di lenire il dolore, migliorando le condizioni generali del paziente, anche se non \u00e8 possibile &lt;&gt; o anche se la &lt; &gt; \u00e8 gi\u00e0 stata decretata, o come correttamente afferma il giudice &lt; &lt; la possibilit\u00e0 di un miglioramento delle condizioni del paziente quanto meno con riferimento ad una sintomatologia dolorosa acuta e persistente&gt;&gt;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Evitare il dolore \u00e8 doveroso Persona e danno PERSONA e Diritti &#8211; Cendon e Partners 24 giugno 2010 \u201cTrib. 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