TdM

http://www.cittadinanzattiva.it/


Il Tribunale per i diritti del malato è una iniziativa nata nel 1980 per tutelare i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire a una più umana e razionale organizzazione del Servizio sanitario. Il Tribunale è costituito da cittadini comuni, ma anche da operatori dei servizi e da professionisti, che si impegnano a titolo volontario.
Esso opera mediante le sue sezioni locali, presenti su tutto il territorio nazionale; più di 10.000 cittadini attivi negli ospedali e nei servizi territoriali; una struttura centrale, che coordina le attività della rete, promuove le iniziative nazionali e gestisce PiT Salute.

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Come volontaria vorrei rimarcare che non solo siamo dalla parte dei pazienti, ma anche degli addetti ai lavori!!!

The court for the rights of the sick is an initiative born in 1980 to protect the rights of citizens under the health and care services and to contribute to a more humane and rational organization of the health service. The Court is composed of ordinary citizens, but also by service operators and professionals, who undertake a voluntary basis.
It operates through its local branches, present throughout the country, more than 10,000 active citizens in hospitals and territorial services, a central coordinating the activities of the network, promotes and manages national initiatives PiT Health.

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As a volunteer I would like to point out that not only are we on the side of patients, but also to specialists!

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Le tribunal pour les droits des malades est une initiative née en 1980 à protéger les droits des citoyens en vertu de la santé et des services de soins et de contribuer à une organisation plus humaine et plus rationnelle des services de santé. La Cour est composée de citoyens ordinaires, mais également par les opérateurs de services et professionnels, qui s’engagent à titre bénévole.
Il fonctionne grâce à ses sections locales, présentes dans tout le pays, plus de 10.000 citoyens actifs dans les hôpitaux et les services territoriaux, un central coordonnant les activités du réseau, promeut et gère des initiatives nationales PiT Santé.

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En tant que bénévole, je tiens à souligner que non seulement nous sommes du côté des patients, mais aussi à des spécialistes!

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questo articolo è preso dal sito AISM con sano copia incolla, ritenendo che sia una informazione importante per coloro che hanno sia la sclerosi multipla che altre patologie importanti  e riporta alcuni consigli.
consiglio caldamente di andare a leggere anche le indicazioni nel sito di handilex.org su come procedere e gli illeciti di INPS nei confronti di coloro che sono veri invalidi.
http://www.aism.it/index.aspx?codpage=2010_07_falsi_invalidi
Al via i controlli dell’INPS: indicazioni utili per persone con SM
28/07/2010
Nei giorni scorsi hanno preso avvio i preannunciati controlli sui falsi invalidi. Per l’anno 2010 sono previste 100.000 visite di controllo, ulteriori 500.000 sono programmate per il successivo biennio. Molti stanno ricevendo una lettera dell’INPS e ci chiedono quale documentazione è necessaria per dimostrare la propria invalidità
Nei giorni scorsi hanno preso avvio i preannunciati controlli sui falsi invalidi; per l’anno 2010 sono previste 100.000 visite di controllo, ulteriori 500.000 sono programmate per il successivo biennio.
Molte persone con disabilità “vera”, tra cui non fanno eccezione le persone con SM, stanno ricevendo dall’INPS una lettera raccomandata in cui si chiede di inviare all’INPS, entro 15 giorni, la documentazione sanitaria relativa allo stato invalidante che ha dato luogo alla prestazione di cui la persona è titolare, nonché, eventualmente, ulteriore successiva certificazione sanitaria in proprio possesso. La richiesta dell’INPS è mirata a valutare la persistenza e la sussistenza dello stato invalidante.
Riceviamo al numero verde AISM telefonate da parte di persone che, ricevuta la lettera, non sanno come comportarsi: si chiedono quale sia la documentazione da inviare, se verranno convocati a visita diretta e se potranno ottenere l’esonero dalla eventuale visita ai sensi della L.80/2006. Ricordiamo che la Legge 80 stabilisce che “i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti (…) che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”. Il successivo Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 ha poi individuato l’elenco di tali patologie e il tipo di documentazione sanitaria richiesta per attestarle, che dovrà accompagnare la relativa richiesta di esonero.
Purtroppo è noto che tale legge non è stata ancora diffusamente applicata, pertanto quella dei controlli straordinari può essere una sede dove far valere, in presenza dei requisiti previsti per legge, la possibilità di ottenere l’esonero da questa e/o successive visite di controllo.
Le persone con SM rientrano a pieno titolo nel novero delle “patologie stabilizzate o ingravescenti” per cui la legge prevede, quando è riconosciuta anche l’indennità di accompagnamento, l’esonero permanente dalle visite di revisione ordinarie e straordinarie. Il secondo requisito previsto dalla legge è che la situazione della persona sia inquadrabile in uno o più punti del Decreto Ministeriale 2 agosto 2007; il decreto non riporta singole diagnosi bensì condizioni patologiche, pertanto la sclerosi multipla può essere inquadrabile in uno o più dei seguenti punti:
4   ) perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori.
8   ) patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica .
11 ) deficit totale della visione.
In particolare, per “dimostrare” che la propria condizione di persona con SM rientra in uno di questi punti, occorrerà presentare certificazione medica specialistica che indichi chiaramente la corrispondenza della sintomatologia presentata dalla persona con uno o più dei punti presenti nell’elenco. Ogni punto precisa attraverso quali strumenti e modalità il medico debba certificare l’appartenenza alla condizione indicata nel punto stesso (es. per attestare che la situazione rientra nel punto 4) occorre presentare la “Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale.
Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili”.)
Per maggiori chiarimenti sui controlli e per qualche utile suggerimento vi invitiamo a consultare l’apposita scheda elaborata da Carlo Giacobini, referente FISH e responsabile del sito handylex.
http://www.handylex.org/gun/controlli_inps_invalidi_che_fare.shtml

vi invito a leggere le informazioni inserite nel sito sovraindicato di handylex.org

non posso riportarlo per etica come indicato nel sito stesso dal direttore della testata.

Per ogni informazione e chiarimento potete inoltre contattare il numero verde AISM 800.803028

e poi ancora:

http://www.cittadinanzattiva.it/i-tuoi-diritti-pit-salute/aree-di-tutela/invalidita-civile/rivedibilita.html

INVALIDITÀ E RIVEDIBILITÀ
(semplificazione degli accertamenti sanitari)

La legge n.80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell’invalidità civile.

In particolare, l’art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l’indennità di accompagnamento o di comunicazione e siano affetti da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione.

Con il Decreto 2 agosto 2007[1] il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l’ elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo.

NB. La procedura deve essere effettuata d’ufficio!!! Senza oneri o “incombenze” per il cittadino.

Una nota del Ministro della Salute[2] prima, seguita da una recente circolare dell’INPS[3], ha finalmente chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione dell’assegno.

Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi.

È l’INPS a dover avviare la procedura di verifica e ad occuparsi dell’intero iter.

L’ INPS, infatti, è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione.

Le ASL sono tenute ad inviare per tempo i fascicoli.

L’INPS dovrà valutare la documentazione giunta e redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà poi redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all’esenzione da qualunque altra visita di revisione.

Dovrà restituire i fascicoli, corredati di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che non sarà più chiamato a visita.

Ciò avverrà sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all’ accompagno e/o all’ indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica.

Tutelati

Se hai presentato domanda di invalidità o di aggravamento e, nonostante i mesi trascorsi, non hai ancora ricevuto il verbale , l’assegno, o effettuato la visita:

  • hai il diritto di conoscere a che punto si trova la pratica;
  • invia questo Modulo per avere accesso alle informazioni .

Se hai l’invalidità al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o l’indennità di comunicazione:

controlla se la tua patologia rientra tra quelle esonerate dalla visita di rivedibilità (vedi tabella).

  • Se la tua patologia rientra, muoviti per tempo! Invia prima di essere convocato a visita, il Modulo in cui chiedi che venga attivata d’ufficio la procedura per l’esonero dalla rivedibilità
  • Se le amministrazioni non rispondono, rivolgiti ad una delle nostri sedi di Cittadinanzattiva – del Tribunale per i Diritti del Malato per ottenere indicazioni e sostegno.

….Un’ultima informazione
La legge 80/06 prevede inoltre, per i malati oncologici, il diritto ad ottenere la prima visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Se sei un malato oncologico, hai presentato domanda di invalidità, ed attendi di essere convocato a visita:

  • Hai il diritto di sollecitare la ASL ad effettuare l’accertamento medico legale. Puoi farlo scaricando ed inviando il seguente Modulo.

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[1] Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007
[2] Nota Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento prevenzione e Comunicazione – Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria – Ufficio VII dell’EX Ministero della Salute. 30 maggio 2008
[3] messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727

troverete le stesse informazioni in altri post in elenco.

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