Malattia e diritti: l'avvocato mi scrive!

Per gentile concessione, una risposta ad un mio quesito da parte dell’Avvocato.

i nostri diritti come lavoratori in malattia.

Silvia Bruzzone – Avvocato –

Il lavoratore, pubblico o privato, che si assenta per malattia  ha diritto a un periodo, detto  di comporto, durante il quale gli viene garantito il mantenimento del posto di lavoro e la retribuzione economica. Durante tale periodo, variabile in base ai singoli contratti collettivi, il datore di lavoro ha il divieto di licenziare il lavoratore.

Di solito, il contratto distingue due ipotesi: il comporto secco, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di un’unica malattia di lunga durata, e il comporto per sommatoria, ovvero il termine di conservazione del posto nel caso di più malattie non consecutive (ad esempio nel contratto può essere indicato un certo numero di giorni nell’arco degli ultimi 3 anni). Occorre comunque sempre verificare quanto riportato nel contratto avvalendosi del conteggio fatto da un studi legali specializzati o da Patronati.
Scaduto il termine di comporto, il lavoratore può essere licenziato anche se seriamente malato a meno che non si dia dimostrazione del fatto che le ripetute assenze erano dovute a episodi dovuti ad inadempienze rispetto alle indicazioni fornite dal medico competente o per evidenti violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La legge e la contrattazione collettiva nazionale impongono al lavoratore, in caso di malattia, precisi obblighi nei confronti del datore di lavoro. Per i lavoratori a tempo indeterminato dell’industria, dell’agricoltura, per gli apprendisti e per i lavoratori sospesi, spetta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun anno solare: i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza l’Inps provvede al pagamento.
Durante la malattia il lavoratore (anche extracomunitario) percepisce, in sostituzione della retribuzione, la relativa indennità.
Quest’ultima spetta:
alla quasi totalità degli operai del settore privato;
agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio);
ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell’inizio della malattia.
ai lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all’indennità di malattia spetta per periodi non superiori all’attività svolta nell’ultimo anno, con un massimo di 180 giorni annui, e cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro; è garantita comunque fino a 30 giorni di malattia anche se nell’ultimo anno il lavoro è stato svolto per meno di 30 giorni;
ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’indennità spetta a condizione che risultino iscritti per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dell’anno precedente o, in caso di primo anno di iscrizione, previo rilascio del certificato d’iscrizione d’urgenza;
ai lavoratori in part-time verticale l’indennità spetta solo per le giornate in cui è previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non vengono, quindi, indennizzate le giornate di pausa contrattuale;
ai lavoratori parasubordinati spetta, per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, l’indennità in caso di ricovero ospedaliero e, dal 1° gennaio 2007, spetta anche l’indennità giornaliera di malattia, interamente a carico dell’Inps.
L’indennità di malattia, il cui importo è pari al 50% di quello corrisposto in caso di ricovero ospedaliero, spetta per un numero massimo di giorni pari a 1/6 delle giornate lavorate nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, e comunque per almeno 20 giorni.

Nessuna indennità di malattia è prevista per il lavoratori autonomi e per i collaboratori familiari (colf e badanti).

Il trattamento economico per i dipendenti pubblici presenta delle peculiarità: per i periodi di malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza il lavoratore ha diritto al trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o compenso aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
E’ bene verificare le relative clausole nel proprio contratto collettivo nazionale di comparto.

Il Decreto Brunetta del 2008 specifica che “resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Il trattamento economico relativo ai congedi viene regolamentato dai singoli contratti di lavoro nazionali.
Data la diversità dei CCLN, occorre presentare all’amministrazione di appartenenza che deve accettare la domanda di congedo, un accertamento da parte della commissione ASL.
Ai medici legali delle ASL che si devono pronunciare  sulla sussistenza della “grave patologia” e della terapia salvavita  è necessario presentare:
copia del contratto collettivo di lavoro, del comparto in cui lavora la persona;
certificato di diagnosi;
certificazione del neurologo curante in cui si indica il tipo di terapia effettivamente praticata e i relativi giorni (date) di somministrazione, oltre alla presunta durata della stessa; nel certificato deve essere dettagliatamente indicato quali siano gli effetti collaterali della terapia per il singolo individuo che privano lo stessa della capacità lavorativa e che  rendono necessaria l’assenza dal lavoro.

Non essendoci dei parametri stabiliti per legge, per le commissioni ASL, per individuare i casi effettivamente da certificare, risultano fondamentali le relazioni specialistiche chiare e complete.
Nel caso in cui, nonostante le indicazioni fornite sui trattamenti farmacologici e le indicazioni riguardanti il caso specifico della persona con SM, la commissione neghi i il congedo, si può  fare  ricorso all’autorità giudiziaria.

a cura di Avv. Silvia Bruzzone
htpp:www.avvsilviabruzzone.com

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